INFORMARSI E COMPRENDERE PER TEMPO LE NORME RELATIVE AL NUOVO OBBLIGO: IL 1° PASSO PER NON ARRIVARE IMPREPARATI A GENNAIO 2019

In base a quanto stabilito dal precedente Governo, la data del 1° luglio 2018 avrebbe dovuto dare attuazione all’obbligo di fatturazione elettronica B2B per la cessione di carburanti. Tuttavia, le proteste sollevate dai gestori dei distributori di benzina, che lamentano una mancanza di programmi e indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e minacciano l’astensione da lavoro per la giornata del 26 giugno, hanno fanno slittare l’obbligo di 6 mesi.

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Assopetroli ed Assoenergia hanno affermato che «la Rete carburanti non è in condizione di adempiere» e che le cose stiano così «non per colpa degli operatori, ma di una norma che ha imposto tempi troppo stretti di appena sei mesi per adeguare oltre 20.000 punti vendita, la maggior parte dei quali privi dell’infrastruttura tecnologica necessaria e con personale da formare».

Per fare la nostra parte, per quanto piccola, abbiamo quindi deciso di agire sul fronte dell’informazione richiamando in questo articolo le principali norme riguardanti l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati che, comunque, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 per tutte le aziende, imprese, attività commerciali e professionisti operanti in Italia.

IL MERCATO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

Cominciamo con il prendere in esame l’art. 1, comma 909 della Legge di Bilancio 2018, che alla lettera a), punto 3), apporta alcune modifiche all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

«Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2».

Il formato di fattura elettronica qui richiamato è quello descritto nell’Allegato A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.  55.

«Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio».

Un intermediario per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) è ad esempio InfoCert. Un intermediario è infatti il soggetto che riceve o invia fatture per conto di una Pubblica Amministrazione  e/o di un operatore economico. InfoCert, per l’esattezza è intermediario di fatturazione accreditato presso SdI.

intermediario di fatturazione elettronica infocert Legalinvoice

«Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Va detto che il regime di vantaggio, destinato a giovani imprenditori e imprese create da lavoratori in mobilità, scomparirà il 31 dicembre 2019, in quanto l’accesso a tale regime, della durata massima di 4 anni, è cessato il 31 dicembre 2015.

Al regime forfettario possono invece accedere le microimprese e le Partite IVA che non superano un ricavo annuo compreso tra 25.000 e 50.000 €/anno (a seconda del tipo di attività), con meno di 5.000 €/anno complessivi per spese dei dipendenti e svariate altre condizioni.

I TEMPI DI ADOZIONE

Come dicevamo in principio di questo articolo, sarà probabilmente rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica per l’acquisto di carburanti nell’ambito delle attività d’impresa.

fattura elettronica carburanti di maio

Al riguardo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico del nuovo Governo, Luigi Di Maio, ha infatti dichiarato: «stiamo lavorando con il ministro Tria per rinviare la fatturazione elettronica al primo gennaio 2019».

In origine l’art. 1 comma 917 della legge di bilancio 2018 prevedeva che :

«le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti».

L’obbligo di fatturazione elettronica B2B nel settore carburanti slitta di 6 mesi, al 1° gennaio 2019, data a partire dalla quale la fatturazione elettronica B2B sarà  comunque obbligatoria per le relazioni commerciali tra tutte le imprese private.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

Fatturazione elettronica b2b e conservazione digitale

Riguardo alla conservazione digitale delle fatture elettroniche scambiate, l’art. 1 comma 909 della legge di bilancio 2018 (che va a sostituire l’art.1 comma 6-bis del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 126) stabilisce che:

«Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.

I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

Dunque, la conservazione digitale delle fatture da parte dell’Agenzia delle Entrate ha una durata di 5 anni ma è valida solo a fini fiscali. Per fini civilistici i soggetti che inviano e ricevono fatture elettroniche in ambito B2B saranno comunque tenuti a conservare le stesse per 10 anni.

SANZIONI

Lo stesso art. 1 comma 909 della legge di bilancio 2018, sostituendo il comma 6 dell’art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 126, stabilisce che:

«In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.

In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

Da notare quindi che:

  • sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di fatturazione elettronica sono previste non solo a carico del mittente (cessionario) ma anche del destinatario (committente), se quest’ultimo non provvede direttamente alla trasmissione a SDI;
  • una fattura elettronica che viene inviata a un destinatario senza passare attraverso da SdI, si intende come “non emessa”!

20 giugno 2018

INFOCERT È INTERMEDIARIO DI FATTURAZIONE ACCREDITATO PRESSO SDI

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