La PEC per avvocati viene spesso presentata soltanto sotto l’aspetto degli obblighi: si tratta di un approccio corretto, ma non completo.

Se da un lato l’art. 16 del D.L. n. 185/2008 stabilisce che l’abilitazione all’esercizio della professione forense comporta la necessità di munirsi di PEC, dall’altro per chi esercita l’avvocatura la Posta Elettronica Certificata è un vero strumento di supporto e di servizio, esattamente come possono esserlo il Codice Civile, il Codice Penale o la toga.

Proviamo quindi a focalizzarci sui vantaggi della PEC per gli avvocati e sulle caratteristiche che deve avere la Posta Elettronica Certificata che soddisfa i requisiti richiesti dalla professione.

Vantaggi PEC avvocati

La PEC avvocati semplifica lo scambio e la gestione di informazioni e di comunicazioni ufficiali, consentendo al contempo l’accesso al Portale dei Servizi Telematici e l’uso per la notifica delle ricevute e/o di eventuali segnalazioni inerenti all’attività di deposito dei documenti.

Sintetizzando al massimo, ecco le principali funzioni della PEC per i professionisti forensi:

  • Comunicare con PA ed enti pubblici;
  • Scambiare documenti come contratti, querele e disdette con colleghi e clienti (persone fisiche o giuridiche);
  • Inviare e ricevere fatture elettroniche;
  • Partecipare a concorsi pubblici.

Giova ricordare che i messaggi PEC sono certificati con data e orario e protetti da un alto livello di sicurezza in fase di invio (ricevuta di accettazione) e di consegna (ricevuta di consegna).

Lo scambio di informazioni sicure e verificate, unitamente al risparmio di carta, comporta sia la riduzione delle tempistiche, sia un ingente risparmio di carta con benefici anche per l’ambiente.

Processo Telematico e PEC: come cambia la professione?

Il D.M. n. 44 del 21/2/2011 ha introdotto alcune semplificazioni relative alla diffusione del processo telematico in Italia.

La principale novità riguarda la procedura di deposito telematico: l’atto e gli allegati devono essere inviati all’ufficio giudiziario tramite sistema di Posta Elettronica Certificata. Come conseguenza di questi cambiamenti, l’avvocato ha l’obbligo di:

  • Dotarsi di un certificato di Firma Digitale.
  • Essere registrato con il proprio domicilio digitale nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE), oppure nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIP-EC).
  • Munirsi di un software per la creazione della busta telematica: il file crittografato che contiene i documenti da inviare alla Cancelleria del Tribunale. I software scaricabili per accedere al processo telematico sono messi a disposizione dalle Cancellerie e dall’Ordine.

Decreto Ristori: novità sul deposito telematico

Con il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, noto anche che Decreto Ristori, sono state normate alcune ulteriori disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, delle istanze e dei documenti. In particolare:

  • Art. 23, comma 6: il giudice ha facoltà di sostituire – previa rinuncia scritta delle parti in causa – le udienze civili in materia di separazione e di divorzio con il deposito telematico delle note processuali.
  • Art. 24: il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze processuali relative al processo penale è espletato esclusivamente mediante accesso e deposito dal portale telematico del processo penale.

Per tutte le altre tipologie di atti, documenti e istanze è consentito il deposito con valore legale mediante PEC inserita nel Registro Generale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata.

Cosa succede se un avvocato non comunica il domicilio digitale all’Ordine?

Le normative per la semplificazione digitale della professione di avvocato hanno avuto come conseguenza l’istituzione di una serie di obblighi, come visto sopra.

Chi trasgredisce va incontro a severe sanzioni introdotte a partire dal 1° ottobre 2020 che colpiscono gli avvocati che non rispettano l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale al Consiglio dell’Ordine o al Collegio di appartenenza. Soltanto questo indirizzo sarà ritenuto giuridicamente valido per le comunicazioni e i depositi telematici a valore legale.

L’omessa comunicazione comporta una diffida da parte dell’Ordine: se il professionista non si mette in regola entro 30 giorni incorre nella sospensione dall’Albo.

Come scegliere la PEC avvocati giusta per le esigenze professionali

Per scegliere la PEC per professionisti, ti consigliamo di considerare alcuni fattori come:

  • affidabilità del provider;
  • facilità di attivazione;
  • personalizzazione dei pacchetti.

Il gestore deve essere accreditato presso AgID: l’agenzia nazionale che certifica la sicurezza del portale e la piena autorità di erogare un servizio con completo valore legale.

Un altro aspetto che può far decidere per un provider piuttosto che per un altro è la prova gratuita: testare il servizio a costo zero ti permette di compiere una scelta consapevole e quindi conveniente.

Perché InfoCert PEC Legalmail è molto apprezzata dagli avvocati?

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