Attraverso due FAQ il Ministero del lavoro ha chiarito la durata della procedura “semplificata” per la comunicazione di smart working e le modalità attraverso le quali presentare richiesta. Oltre ad essere stati confermate le precedenti scadenze, il Ministero ha affermato che le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini ordinari (articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81).

Fino a quando è utilizzabile la procedura “semplificata” per la comunicazione di smart working?

L’articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

Allo stato attuale, la procedura “semplificata”, adottata nel corso del lock down per far fronte all’emergenza venutasi a creare, è applicabile solamente fino al 31 luglio 2020. Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza. Questo significa che per poter attivare o proseguire lo svolgimento delle modalità di lavoro agile già in uso si dovrà dal 1° Agosto 2020 ricorrere modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Dal 1° agosto, in mancanza della proroga dello stato d’emergenza, dovrà esserci l’accordo con i lavoratori  e indipendentemente dalla proroga dello stato di emergenza, non si dovrà più registrare sul portale ministeriale il contratto individuale. La comunicazione potrà essere fatta in forma semplificata utilizzando un nuovo modello con allegato il “Template” contenente l’elenco dei lavoratori interessati (cfr. allegati). L’accordo individuale dovrà essere tenuto dal datore di lavoro ed essere esibito agli organi di vigilanza in caso di accertamento ispettivo.

Come vanno effettuate le comunicazioni di smart working previste dall’articolo 90 del D.L. n. 34/2020?

L’articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, attraverso la procedura “semplificata”. Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione per il proseguimento o l’attivazione dello Smart Working sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

La volontà ministeriale è quella di “regolarizzare” tutti coloro che in questo periodo hanno potuto usufruire del Lavoro Agile attraverso la modalità “semplificata” attraverso la presentazione di modelli molto più semplici rispetto alle precedente documentazione.

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