FATTURAZIONE ELETTRONICA PA: SCADENZE, SISTEMA DI INTERSCAMBIO, REQUISITI, E OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

L’iter normativo riguardante la Fatturazione Elettronica si apre con la legge finanziaria 2008.

Le disposizioni qui contenute hanno stabilito che, allo scopo di rendere più semplice il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili,  l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei confronti di Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici nazionali, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

SCADENZE

Secondo quanto indicato nel Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 n. 55, dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie Fiscali, Scuole ed Enti Previdenziali) non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

Per le amministrazioni locali, sulla base del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (poi convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89), l’obbligo di Fatturazione Elettronica è scattato invece il 31 marzo 2015.

A livello normativo, quindi, tutte le PA destinatarie non possono più accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al loro pagamento (neppure parziale) sino all’invio del documento in forma elettronica.

I fornitori delle Amministrazioni Pubbliche devono invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di Fatturazione Elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione. Ed è proprio questa, la parte che certifica la volontà di dematerializzare quanto più possibile il sistema di fatturazione.

SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)

La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema d’Interscambio (Sdi), il sistema informatico che supporta il processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”.

Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate, alla quale sono stati demandati i seguenti compiti:

  • coordinamento con il sistema informatico della fiscalità;
  • controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio;
  • vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni;
  • gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema d’Interscambio;
  • elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

REQUISITI DELLA FATTURA PA

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, le Amministrazioni sono tenute ad accettare unicamente quelle fatture che siano state generate rispettando alcuni precisi criteri formali, quelli previsti dal formato “FatturaPA”.

La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:

  • il contenuto è rappresentato in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA;
  • l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
  • la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Il documento deve poter essere letto e consultato nel tempo, a prescindere dal formato originale con cui è stato emesso e conservato.

Autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità devono essere assicurati dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura. Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare i tre requisiti.

Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

la Legge di stabilità del 2013 ha introdotto delle semplificazioni anche per la conservazione delle fatture elettroniche.

Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell’art.21, comma 5, del Decreto Legislativo n.82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale. È necessario quindi completare il processo di fatturazione elettronica con la conservazione sostitutiva.

18 maggio 2015