RIASSUMIAMO E SPIEGHIAMO QUI LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LA CESSIONE CARBURANTI

L’affermazione del nuovo obbligo di fatturazione elettronica B2B, che prevede il rimpiazzo delle fatture cartacee in favore di un processo completamente digitale in cui le fatture andranno create in formato XML e recapitate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) anche nell’ambito delle relazioni commerciali tra privati, avverrà in più tappe.

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Inizialmente previsto a partire dal 1° luglio 2018, l’obbligo di fatturazione elettronica B2B per la cessione di carburanti è stato prorogato di 6 mesi. Resta a partire dal 1° settembre 2018 la fattura elettronica B2B obbligatoria per il tax-free shopping, mentre dal 1° gennaio del 2019 l’obbligo viene esteso a tutti gli scambi commerciali tra professionisti, aziende e imprese private (benzinai compresi).

IN QUALI CASI VALE L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B PER LA CESSIONE DI CARBURANTI?

norme fattura elettronica carburanti

L’articolo 1, comma 920, della Legge di Bilancio 2018 (L.  27 dicembre 2017, n. 205) stabilisce che:

«gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica».

È forse il caso di puntualizzare che, dunque, l’obbligo non vale in generale per la cessione di benzina, gasolio, GPL o altre tipologie di carburanti e lubrificanti per motori presso i distributori, ma scatta solo nei casi in cui l’acquirente sia titolare di partita IVA e informi il rivenditore che l’acquisto avviene nell’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione.

L’articolo 1, comma 921 della legge su citata specifica infatti che non sono soggette all’obbligo di certificazione con emissione della fattura elettronica B2B:

le cessioni «di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione».

Le regole del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 prevedono invece che la fattura debba essere emessa solo a condizione che l’acquirente ne faccia specifica richiesta nel momento in cui effettua l’operazione.

Le operazioni di acquisto effettuate dai privati cittadini, al di fuori della propria attività, sono trasmesse dai rivenditori per via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite i corrispettivi elettronici.

ABOLIZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE E OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI

norme scheda carburante e pagamenti tracciabili

Contestualmente all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica B2B viene abolita la scheda carburante e introdotto l’ulteriore obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di pagare gli acquisti di carburante solo con pagamenti tracciabili: carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

L’articolo 1, comma 922 della Legge di Bilancio, introducendo un nuovo comma (1-bis) all’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce infatti che:

«le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

I successivi commi 923 e 924 puntualizzano poi che:

«l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate»;

e che:

«agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

Mentre il comma 926 dispone l’abrogazione della disciplina normativa relativa alla scheda carburante

«Sono abrogati:

  1. l’articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
  2. il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;
  3. l’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
  4. il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999».

RAGIONI E BENEFICI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

Appare evidente la volontà del Governo di sfruttare la Fatturazione Elettronica B2B, insieme all’abolizione della scheda carburante e alla tracciabilità dei pagamenti come misure utili a ridurre le violazioni in merito all’autocertificazione dei costi dei carburanti e il gap esistente tra l’Iva dichiarata e quella effettivamente liquidata alle casse dello Stato.

Ma lo Stato non sarebbe certo l’unico a beneficiare della semplificazione derivante dalla digitalizzazione del processo di fatturazione.

18 aprile 2018

Aggiornato il 30 luglio 2018

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