Agenzia delle Entrate ammette, sollevando però importanti criticità, la registrazione delle scritture private sottoscritte con firma elettronica avanzata.

Di Cristina Andreoli e Andrea Garilli – Business Compliance Consultants at InfoCert

Con la Risoluzione n. 23/E dell’8 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha fornito una linea interpretativa chiara sulla possibilità di registrare scritture private sottoscritte con firma elettronica avanzata (FEA), sollevando tuttavia dubbi circa la nullità o annullabilità degli atti stessi.

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L’istante richiamato nella Risoluzione è un’agenzia immobiliare che si occupa, tra le sue principali attività, di registrare contratti preliminari di compravendita di immobili e che recentemente si è vista rifiutare dagli uffici di AdE la registrazione di alcuni di questi atti in formato elettronico perché sottoscritti con FEA.

Dalla descrizione del contesto, l’agenzia immobiliare ha in primo luogo fatto presente ad AdE che quest’ultima, fino a quel momento, aveva sempre accettato di registrare tali contratti in cartaceo in forma di scrittura privata non autenticata, le cui firme risultavano non verificate. Allo stesso modo e con equale valore, secondo l’agenzia immobiliare, AdE avrebbe dovuto accettare di registrare i contratti preliminari in formato elettronico sottoscritti con FEA, anche se inviati via PEC a causa della pandemia in atto e non, come in passato, attraverso dei CD/DVD consegnati agli uffici competenti. In entrambe le modalità infatti – ha precisato l’agenzia immobiliare istante – insieme al contratto preliminare verrebbe comunque assicurato l’invio dei documenti digitali ad esso connessi (come il file “Audit Log”, i documenti identificativi delle controparti coinvolte nel contratto preliminare, ecc).

Dalla Risoluzione emerge però che recentemente alcuni uffici di AdE, relativamente ad alcune richieste di registrazione di tali contratti preliminari in formato elettronico provenienti dall’agenzia immobiliare istante, abbiano rilevato alcune carenze formali potenzialmente ostative alla registrazione.

Una particolare criticità evidenziata da parte di tali uffici ha riguardato l’estensione del file firmato con FEA che risultava diversa da “.p7m, dichiarando l’impossibilità di verificarne le firme attraverso dedicate applicazioni InfoCert.

Tale assunto è facilmente confutabile in quanto, come ha ritenuto anche l’agenzia immobiliare istante, la FEA è “verificabile attraverso varie applicazioni software suggerite dall’Agenzia per Italia Digitale (AgID) e dall’Agenzia delle entrate”.

Ad ogni modo, l’analisi effettuata da AdE si concentra su due profili giuridici di più particolare importanza:

  1. la validità ed efficacia degli atti sottoscritti tramite FEA;
  2. la possibilità di procedere alla loro registrazione.

1) Validità ed efficacia degli atti sottoscritti tramite FEA

Rispetto al primo punto, L’Agenzia delle Entrate, pur non pronunciandosi nel merito, ha fornito nella Risoluzione una propria linea interpretativa sollevando alcuni punti d’attenzione. L’AdE ha richiamato l’art. 20 co. 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), secondo il quale il documento informatico “soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID”, e l’art. 21 co. 2-bis, il quale stabilisce che “Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale”.

Tuttavia, trattandosi di contratti preliminari, AdE ha chiarito come l’analisi dell’art. 1350 debba essere effettuata congiuntamente all’art. 1351 cc.

Infatti, l’art. 1351 del codice civile specifica che “Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”.

Ricadendo il contratto definitivo di vendita nel novero degli atti elencati nell’art. 1350 c.c., numeri da 1) a 12), e pertanto dovendo essere sottoscritto, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale ai sensi dell’art. 21 CAD, anche il relativo contratto preliminare dovrà rispettare la stessa modalità di firma elettronica.

I contratti preliminari di compravendita immobiliare sono collocati quindi allo stesso livello dei corrispondenti contratti definitivi: entrambi devono essere sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

Ciononostante, AdE non ha preso una vera e propria posizione sulla validità dei contratti preliminari sottoscritti con FEA, considerata piuttosto una problematica di carattere civilistico da rimettere ai privati e al giudice.

2) Possibilità di procedere alla registrazione degli atti sottoscritti tramite FEA

Per quanto riguarda il secondo punto, AdE ha precisato che la nullità o l’annullabilità degli atti sottoscritti non incide sull’obbligo alla loro registrazione, né su quello di pagare le relative imposte. In particolare ha chiarito che, anche nel caso in cui su tali atti venissero riscontrati dei vizi imputabili alle parti – tra i quali è compresa la sottoscrizione con firme non idonee –, le imposte pagate per la registrazione non verranno restituite, come previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 131 del 1986.

In definitiva AdE, a partire dalla data di pubblicazione della Risoluzione, non si opporrà alla richiesta di registrazione di scritture private firmate con FEA, non rilevando ai fini della registrazione e del pagamento dei tributi la necessità o meno dell’apposizione di una firma elettronica qualificata o una firma digitale.

Dovranno essere i privati (con l’eventuale supporto delle agenzie immobiliari che operano nel loro interesse) a valutare i rischi derivanti dall’apposizione di una FEA su una scrittura privata che, per legge, dovrebbe piuttosto essere sottoscritta con una firma elettronica capace di attribuire all’atto maggiore valore giuridico e massima efficacia probatoria, ossia con una firma elettronica qualificata o una firma digitale.

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