VIA LIBERA ALL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B, IN VISTA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE FACCIAMO CHIAREZZA SULLA NECESSITÀ DI CONSERVAZIONE DIGITALE DA PARTE DELLE IMPRESE

Con la Decisione di esecuzione UE 2018/593, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 aprile 2018, l’Italia ha avuto il via libera definitivo per l’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati (o B2B).

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Più esattamente, con tale provvedimento, il Consiglio dell’Unione Europea «autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto». Il provvedimento stabiliva l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica B2B a partire dal 1° luglio 2018 per alcune categorie e settori, anche se lo sciopero annunciato dai benzinai a in parte cambiato le cose.

Ma facciamo un passo indietro e vediamo di capire meglio di cosa stiamo parlando.

L’ITER NORMATIVO DALLA LEGGE UE SULL’IVA ALL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

normativaCon la Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (Legge UE sull’IVA), il Consiglio dell’Unione Europea ha previsto che le tradizionali fatture in formato cartaceo potessero coesistere con la fatturazione elettronica, lasciando però ai singoli Stati membri, con l’articolo 395, la possibilità di introdurre misure speciali di deroga «allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali»

L’Italia ha deciso di sfruttare questa possibilità, giustificando l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica B2B come una misura utile a all’amministrazione tributaria per:

  • acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori;
  • effettuare «controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati»;
  • sostenere la lotta all’evasione e ridurre i casi di frode;
  • dare un nuovo impulso alla digitalizzazione;
  • semplificarele attività di riscossione.

L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è stato quindi inserito nella Legge di Bilancio 2018 e la sua entrata in vigore prevista a partire dal 1° luglio di quest’anno per quanto riguarda:

  1. cessioni di benzina o gasolio resi da impianti stradali di distribuzione e destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  2. prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Uno sciopero nazionale minacciato dai benzinai e il successivo Decreto Legge 79/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale hanno però portato alla proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica B2B per le cessioni di carburanti. È quindi dal 1° gennaio 2019 che l’obbligo della fatturazione elettronica scatterà per tutte le relazioni commerciali tra aziende e imprese private, benzinai compresi.

Ribadiamo però che la deroga concessa all’Italia resta valida dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, dopodiché sarà necessario presentare una specifica richiesta (completa di valutazione sull’efficacia della misura per il raggiungimento degli obiettivi previsti) per ottenere una eventuale proroga.

La Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio dell’Unione europea rappresenta quindi l’ulteriore e decisiva conferma dell’imminente entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica B2B.

CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE B2B, VA FATTA O NO?

conservazione digitale fatture elettroniche

In vista dell’obbligo di fatturazione elettronica B2B crediamo sia utile chiarire un aspetto piuttosto discusso negli ultimi tempi: quello che riguarda la conservazione digitale delle fatture elettroniche.

La questione può essere riassunta con la domanda:

È necessario che imprese e professionisti provvedano, in autonomia o affidandosi a un conservatore accreditato, alla conservazione digitale a norma delle fatture elettroniche?

Per diverse ragioni, la risposta è “”.

La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito, con la modifica del Dlgs.127/2015, che “gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate”.

Ma, sebbene le fatture elettroniche B2B gestite dal Sistema di Interscambio siano automaticamente conservate dall’Agenzia delle Entrate, la conservazione digitale delle fatture da parte dei privati resta necessaria, non tanto e non solo per soddisfare gli adempimenti fiscali quanto per gli effetti giuridici e di responsabilità civile nei rapporti tra le controparti in caso di contenzioso.

Per un’azienda ogni fattura rappresenta un elemento fondamentale nel rapporto commerciale con la controparte e la conservazione digitale di questi documenti serve ad assicurarne la reperibilità e la possibilità di ricostruire e tracciare rapidamente i fatti interni ed esterni all’attività dell’azienda.

CONSERVAZIONE DIGITALE NON SIGNIFICA SALVARE UN DOCUMENTO SU PC O ALTRO SUPPORTO INFORMATICO

È importante anche ricordare che la conservazione digitale dei documenti non si limita alla semplice memorizzazione di un documento digitale su un supporto informatico, ma prevede l’uso della firma digitale e di marche temporali e misure necessarie per garantire autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti.

2 maggio 2018

Aggiornato il 30 luglio 2018

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