L’art. 1, commi da 94 a 98 della L.213/2023 e l’art. 4, commi 2 e 3, del DL. 39/2024 hanno introdotto importanti novità sul tema delle compensazioni tra debiti e crediti tributari effettuate mediante il modello F24.

Le nuove norme, che si applicano a partire dal 1° luglio di quest’anno, hanno essenzialmente due scopi: il primo consiste nella riduzione degli oneri della riscossione, mentre il secondo riguarda il tentativo di contenere possibili condotte illecite attraverso delle più agevoli procedure di controllo sulle compensazioni.

Vediamo cosa cambia per l’F24, in base alle nuove disposizioni, e i chiarimenti forniti dalla Circolare 16/E del 28/06/2024.

F24: nuove regole di presentazione in caso di compensazioni

Fino al 30 giugno 2024 la presentazione del modello F24 con compensazione tra debiti e crediti tributari, doveva avvenire:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (AdE), nel caso di F24 con saldo pari a zero;
  • indifferentemente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’AdE o mediante quelli messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’AdE (banche, poste, ecc….) nel caso di F24 con saldo positivo.

A partire dal 1° luglio 2024 tutte le deleghe di pagamento che contengono la compensazione di debiti e crediti tributari, di qualunque natura e genere, dovranno essere trasmesse mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: quindi sia gli F24 con saldo a zero che gli F24 con saldo positivo.

Potranno continuare ad essere utilizzati i servizi messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’AdE solamente in caso di presentazione delle deleghe di pagamento nelle quali non viene effettuata nessuna compensazione.

Le nuove norme, come detto, si applicano a partire dal 1° luglio 2024. Nel caso di F24 con saldo positivo, il fatto che la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati sia stata effettuata prima di tale data, non è sufficiente al rispetto della normativa, come pure non lo è il fatto che le deleghe siano state inviate ai soggetti convenzionati prima di tale data: ciò che rileva, infatti, è la data di esecuzione della delega da parte dell’intermediario convenzionato.

Compensazione crediti INPS ed INAIL

Le novità introdotte riguardano tutte le compensazioni: sia quelle orizzontali (cioè le compensazioni tra debiti e crediti tributari di diversa natura), che quelle verticali (cioè le compensazioni tra debiti e crediti tributari della stessa natura) e si estendono anche ai crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

Fino al 30 giugno 2024 l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di F24 con saldo a zero, riguardava i casi in cui si intendeva utilizzare in compensazione:

  • il credito annuale o il credito relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA;
  • i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
  • i crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • i crediti relativi all’IRAP;
  • crediti maturati in qualità di sostituto di imposta;
  • crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in altre parole i crediti d’imposta che derivano da agevolazioni concesse alle imprese (ad esempio crediti d’imposta per l’assunzione di detenuti, per software per farmacie, per erogazioni liberali a sostegno della cultura, per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato, per il bonus bonifica ambientale, ecc..).

Dal 1° luglio 2024 l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’AdE scatta anche nel caso in cui vengano usati in compensazione mediante l’F24, i crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS e i crediti maturati a titolo di premi nei confronti dell’INAIL.

Debiti sopra i 100 mila euro

Altra novità riguarda i contribuenti che hanno, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100.000 euro: costoro non possono avvalersi della compensazione orizzontale.

Nella determinazione della soglia dei 100.000 euro occorre tenere conto:

  • di tutte le iscrizioni a ruolo relative ad imposte erariali;
  • dei carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, inclusi gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa, di rateizzazione o di definizione agevolata per mezzo della Rottamazione-quater.

Gli atti di accertamento esecutivo concorrono alla determinazione della soglia dei 100.000 euro solamente se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento.

Il divieto si applica sia per i crediti erariali che per i crediti di natura agevolativaNon riguarda, invece, i crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

Nel momento in cui i debiti dovessero essere completamente estinti o dovessero essere ridotti ad un importo complessivo pari o inferiore a 100.000 euro, il contribuente tornerebbe a potersi avvalere della compensazione. I debiti si considerano estinti o ridotti, non solo nel caso di un loro pagamento, ma anche nei seguenti casi:

  • qualora subentri una sospensione amministrativa o giudiziale di quelli oggetto di contenzioso;
  • nel caso di concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateizzazione finalizzato alla loro estinzione, salvo il caso in cui intervenga la decadenza dal beneficio;
  • nell’ipotesi di utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale.

Per trasmettere il modello F24 mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate occorre collegarsi al sito dell’AdE e accedere alla propria area riservata mediante SPID

Quindi cliccare sulla sezione “Pagamenti F24” e su “Inizia compilazione modello F24“. Una volta compilato il modello con i dati richiesti ed inserito l’IBAN sul quale si desidera venga addebitato il pagamento, per gli F24 con saldo positivo, si può inviare il modello. 

L’importo eventualmente da pagare viene prelevato dal c/c indicato il giorno della scadenza del pagamento.

Chi non fosse ancora in possesso della propria identità digitale, può attivarla con uno dei provider autorizzati da AgID, come ad esempio SPID InfoCert.​