Il regime impatriati rappresenta oggi lo strumento principale per favorire il cosiddetto “rientro dei cervelli” in Italia, attraverso un’agevolazione fiscale che riduce sensibilmente l’imponibile IRPEF.

Questa misura, aggiornata significativamente con il D.Lgs. n. 209/23, punta a richiamare lavoratori con elevata qualificazione, offrendo loro un risparmio sulle tasse calcolato in base alla situazione familiare e subordinato a precisi vincoli di permanenza nel Paese.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il legislatore ha introdotto una disciplina più restrittiva rispetto alla normativa previgente, i cui dettagli applicativi continuano a essere delineati dalle più recenti risposte e circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Destinatari e vantaggi economici del regime impatriati

Il regime impatriati si rivolge ai cittadini italiani iscritti all’AIRE, ma la tutela è estesa anche a chi non risulta iscritto, a patto di aver risieduto in uno Stato che abbia siglato una Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia.

Una recente precisazione ufficiale (interpello n. 70/E/25) ha inoltre confermato che possono accedere al beneficio anche i soggetti che non sono mai stati residenti nel territorio italiano in precedenza.

Per chi rientra, l’agevolazione garantisce un abbattimento del carico fiscale estremamente significativo:

  • esenzione standard del 50%: la metà del reddito da lavoro prodotto in Italia non viene tassata ai fini IRPEF;
  • bonus famiglia al 60%: la quota di reddito esente sale se ci si trasferisce con un figlio minorenne o in caso di nascita/adozione durante il periodo di fruizione dell’agevolazione. In questa circostanza, il maggior risparmio scatta dall’anno dell’evento e prosegue per la durata residua del bonus. L’Agenzia delle Entrate ha precisato (interpello n. 53/E/25), che il raggiungimento della maggiore età dei figli successivamente al rientro non comporta la decadenza dall’incremento dell’agevolazione, che rimane valida fino alla scadenza naturale del periodo agevolato;
  • durata del beneficio: l’agevolazione copre l’anno del trasferimento della residenza fiscale e i quattro anni successivi.

I criteri di accesso: le cinque condizioni del regime fiscale impatriati

L’ottenimento dei benefici fiscali previsto per i lavoratori impatriati è subordinato al rispetto simultaneo di cinque requisiti fissati dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/23:

1. il periodo di residenza estera

Il presupposto fondamentale è aver mantenuto la residenza fuori dall’Italia per almenotre anni. Tuttavia, la normativa prevede un estensione di questo periodo nel caso in cui l’attività lavorativa prosegua con il medesimo datore di lavoro precedente al trasferimento:

  • è richiesta una permanenza all’estero di sei anni se il lavoratore non era precedentemente impiegato in Italia per lo stesso soggetto o gruppo aziendale;
  • il limite sale a sette anni qualora il contribuente, prima dell’espatrio, avesse già prestato servizio in Italia per il medesimo datore di lavoro o gruppo.

2. Clausola di monitoraggio e permanenza

L’accesso alle agevolazioni è vincolato al mantenimento della residenza fiscale in Italia per un periodo minimo di quattro anni. In caso di nuovo trasferimento all’estero prima di tale termine, il contribuente decade retroattivamente dai benefici, con l’obbligo di restituire quanto risparmiato.

3. Prevalenza dell’attività nel territorio nazionale

Il lavoro, sia esso dipendente o autonomo, deve essere svolto in via prevalente in Italia. Eventuali prestazioni effettuate oltre confine sono ammesse, purché la maggior parte dell’impegno professionale resti localizzata nel Paese.

4. Elevata qualificazione e titoli di studio

L’accesso al regime impatriati è riservato a profili con elevata qualificazione o specializzazione così come stabilito dal D.Lgs. 108/2012 e dal DLgs. 206/2007.

Tipologie di reddito ammesse nel regime impatriati

L’agevolazione fiscale non si applica indistintamente a ogni forma di guadagno, ma è circoscritta a specifiche categorie reddituali prodotte nel territorio nazionale. Nello specifico, il regime impatriati interessa due categorie di redditi:

  • i redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • i redditi da lavoro autonomo, compresi quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni non essendo richiesto come requisito vincolante l’iscrizione a specifici albi professionali.

Il regime impatriati non può, invece, essere applicato ai redditi d’impresa. Pertanto, chi rientra in Italia per avviare o proseguire un’attività puramente commerciale o industriale non potrà beneficiare della detassazione prevista per questa norma.

Sono esclusi dall’agevolazione anche i redditi di lavoro autonomo non professionale come, ad esempio, i diritti d’autore.

Tetti massimi e clausole specifiche

A differenza della normativa precedente, il nuovo regime degli impatriati introduce un limite di reddito pari a 600.000 euro annui. Qualora la somma dei compensi da lavoro dipendente e autonomo superi questa cifra, la parte eccedente sarà soggetta alla tassazione ordinaria.

È importante notare che tale soglia non viene ridotta proporzionalmente se il rientro avviene nel corso dell’anno, ma resta fissa.

Infine, per chi ha spostato la propria residenza anagrafica nel corso del 2024, esiste una finestra temporale di proroga di ulteriori tre anni. Questa estensione è valida esclusivamente se è stato acquistato un immobile da destinare ad abitazione principale entro il 31 dicembre 2023, mantenendo l’agevolazione al 50% per tutto il triennio extra.

Modalità di richiesta del regime impatriati

L’iter per attivare le agevolazioni legate al regime impatriati è differenziato in base alla natura del rapporto professionale del contribuente:

  • lavoratori dipendenti: l’attivazione avviene tramite una comunicazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro. Tale istanza deve essere corredata da un’autocertificazione che dichiari la sussistenza di tutti i requisiti di legge. Una volta acquisita la documentazione, l’azienda funge da sostituto d’imposta ed applica lo sconto fiscale direttamente in busta paga, calcolando le ritenute solo sulla quota imponibile del 50% (o del 40% in presenza di figli minori);
  • lavoratori autonomi: l’esercizio del diritto al regime impatriati va fatto in sede di dichiarazione dei redditi.

Un caso pratico: smart working e rientro nel 2026

L’orientamento più recente dell’Amministrazione Finanziaria, espresso nell’interpello n. 2 del 12 gennaio 2026, offre un esempio chiarificatore sull’ampiezza del regime impatriati. Il caso riguarda un lavoratore trasferitosi nel Regno Unito nel 2020 e rientrato in Italia a fine 2025 per prestare servizio presso la sede milanese di un’azienda tedesca.

La particolarità risiede nel fatto che, nonostante il datore di lavoro abbia sede a Berlino e sia stato pattuito l’utilizzo dello smart working, il contribuente può legittimamente accedere ai benefici fiscali a partire dal periodo d’imposta 2026 e per il quadriennio successivo, a condizione che l’attività sia svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Qualora il datore di lavoro non provveda ad applicare la detassazione direttamente in busta paga, l’Agenzia delle Entrate (richiamando le circolari n. 17/2017 e 33/2020) conferma che il lavoratore ha la facoltà di recuperare l’agevolazione autonomamente attraverso la propria dichiarazione dei redditi, garantendo così la piena fruizione del regime impatriati.

FAQ – REGIME IMPATRIATI: COME FUNZIONA E QUALI SONO LE NOVITÀ

1. Chi può accedere al regime impatriati?

Il beneficio spetta ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo almeno tre anni all’estero. La misura è rivolta a cittadini italiani iscritti all’AIRE, ma anche a stranieri o non iscritti, purché provenienti da Paesi con convenzioni contro le doppie imposizioni.

2. Quali sono i vantaggi economici previsti?

L’agevolazione prevede l’abbattimento dell’imponibile IRPEF al 50% (o al 60% in presenza di figli minorenni) per i redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia. Il beneficio ha una durata standard di cinque anni, che include l’anno del trasferimento della residenza fiscale e i quattro successivi.

3. Esiste un tetto massimo di reddito agevolabile?

Sì, l’attuale disciplina prevede un limite di reddito pari a 600.000 euro annui. La quota che eccede questa soglia viene tassata integralmente secondo le aliquote ordinarie, mentre la parte sottostante beneficia dell’abbattimento della base imponibile.

4. Cosa succede se si trasferisce la residenza all’estero prima della scadenza?

Il lavoratore decade dall’agevolazione se sposta la propria residenza fiscale fuori dall’Italia prima che siano trascorsi quattro anni dal rientro. In questo caso, i benefici ottenuti vengono revocati con il conseguente recupero delle imposte non versate.

5. È possibile usufruire del regime lavorando in smart working?

Sì, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo smart working non preclude il beneficio, anche se il datore di lavoro ha sede all’estero. Resta fondamentale che l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano e che siano rispettati tutti gli altri requisiti normativi.