COS’È LO SPLIT PAYMENT, QUALI VANTAGGI OFFRE, COME SI LEGA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E QUALI NOVITÀ IN CAMPO NORMATIVO SONO STATE INTRODOTTE A TAL PROPOSITO NEI PRIMI MESI DEL 2018
Diciamo subito che lo split payment non costituisce una novità assoluta. Si tratta infatti di un meccanismo di liquidazione dell’IVA introdotto con la legge di stabilità 2015 (Legge n° 190/ 2014) e fortemente riformato dal Decreto Legge n° 50/2017.
Lo split payment si applica nei rapporti commerciali tra imprese private e Pubbliche Amministrazioni e prevede la scissione dei pagamenti in due operazioni distinte:
- in un primo momento l’ufficio o ente della PA pagherà all’impresa fornitrice l’importo dovuto per i beni e/o i servizi acquistati al netto dell’IVA;
- in un secondo momento sarà lo stesso ufficio o ente della PA a versare, direttamente all’Erario, l’IVA a debito dovuta sull’operazione considerata.
Lo split payment nasce come misura utile a contrastare l’evasione fiscale e le frodi in ambito IVA, poiché sono le PA a liquidare l’imposta fatturata al posto dei fornitori. Tale meccanismo caratterizzerà i rapporti tra imprese e PA fino al 30 giugno 2020.
IN QUALI CASI E VERSO QUALI PA LO SPILT PAYMENT È O NON È OBBLIGATORIO?
Dal 1° gennaio 2018, per effetto del Decreto Legge n° 148/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il meccanismo dello split payment è stato esteso a un più ampio insieme di soggetti. Di conseguenza lo split payment va oggi applicato nei rapporti commerciali tra fornitori privati e:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da Pubbliche Amministrazioni (di cui al comma 1) per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Pubbliche Amministrazioni (di cui al comma 1) o da enti e società (di cui alle lettere precedenti);
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, sebbene con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (di cui al comma 1) può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Lo split payment non si applica invece in caso di:
- operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali ricorrano le condizioni previste per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile, o reverse charge, IVA;
- “piccole spese”, ovvero operazioni documentate dal fornitore mediante rilascio di ricevuta fiscale, scontrino fiscale o non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi;
- operazioni esenti, escluse e fuori campo IVA.
A PARTIRE DA QUALE DATA LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI FATTURAZIONE E SPLIT PAYMENT DEVONO ESSERE APPLICATE?
Il 7 febbraio 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato una nota contenente chiarimenti sulla data a partire dalla quale le imprese e i professionisti che offrono beni o servizi alla PA sono tenuti a rispettare le nuove regole in tema di fatturazione per l’applicazione dello split payment.
In sostanza, vista la necessità di monitorare e aggiornare periodicamente gli elenchi dei soggetti obbligati all’applicazione dello split payment (pubblicati sul sito del MEF) accogliendo le segnalazioni pervenute dagli stessi contribuenti, agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva.
Ciò significa che per ogni ente o ufficio della PA l’obbligo dello split payment ha effetto a partire dalla data di effettiva inclusione dell’ente o ufficio in uno dei suddetti elenchi, consultabili alla pagina Scissione dei pagamenti del sito web del MEF.
Dalla stessa pagina web, i soggetti interessati potranno segnalare le eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi tramite un apposito modulo di richiesta.
COSA CAMBIA IN AMBITO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA CON LO SPLIT PAYMENT?
Come lo split payment, anche la fattura elettronica PA non costituisce più una novità per molte imprese fornitrici della PA, obbligate a ricorrervi nei rapporti commerciali con tutte le Amministrazioni (centrali e locali) già dal 31 marzo 2015, e sul fronte della redazione ed emissione delle fatture elettroniche le modifiche introdotte dallo spliti payment non sono poi molte.
I soggetti passivi dell’IVA (imprese e professionisti) dovranno:
- annotare le fatture emesse nel registro IVA vendite o corrispettivi;
- indicare in fattura la dicitura “scissione dei pagamenti”;
- non computare l’IVA a debito sulle fatture emesse alla PA.
Nelle fatture elettroniche, create nel rispetto del formato XML standard FatturaPA (aggiornato alla versione 1.2), l’obbligo di indicare la dicitura “scissione dei pagamenti” va assolto riportando il carattere “S” nel campo “EsigibilitaIVA”.
La fattura elettronica in formato FatturaPA andrà poi sottoscritta con firma digitale e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Quest’ultimo, effettuato il controllo formale del documento, provvederà a inviare una di notifica sull’esito della trasmissione al mittente e il documento al destinatario.
SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INADEMPIMENTO ALL’OBBLIGO DI SPLIT PAYMENT
In estrema sintesi, prima di creare e inoltrare una fattura elettronica, i fornitori sono tenuti a verificare se il soggetto a cui essa è destinata figura all’interno degli elenchi del MEF su citati e, in caso positivo, dovranno indicare in fattura la voce “scissione del pagamento” (come indicato nel paragrafo precedente).
Non indicando in fattura la voce “split payment” o “scissione del pagamento”, là dove prevista, il fornitore va incontro una sanzione amministrativa compresa fra i 1.000 e gli 8.000 euro per violazione dell’obbligo di regolare tenuta della contabilità.
4 aprile 2018