A partire dal 14 maggio 2025, entra ufficialmente in vigore l’obbligo di iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori e Importatori di Pneumatici. Si tratta di un passaggio fondamentale previsto dal DM 147/2024, pensato per rafforzare la tracciabilità e la gestione corretta degli pneumatici fuori uso (PFU), nell’ambito della più ampia responsabilità estesa del produttore (EPR).
Un nuovo portale per tutti i registri ambientali: nasce RENAP
La grande novità del 2025 è l’attivazione del portale RENAP (www.renap.gov.it), online dal 7 maggio. Questo portale rappresenta un punto di accesso unico per i registri ambientali esistenti e ne introduce di nuovi. In particolare, RENAP integra:
Quindi, se sei un produttore o un importatore di pneumatici, è arrivato il momento di adeguarsi.
Chi è obbligato all’iscrizione?
Devono iscriversi al Registro Nazionale Pneumatici:
– i produttori e importatori italiani di pneumatici, anche neo operanti, che immettono sul mercato i pneumatici ai fini della vendita; tra gli importatori possono rientrare ad esempio gommisti e commercianti di pneumatici;
– i rappresentanti autorizzati di produttori o importatori esteri.
Termini di iscrizione:
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- i produttori e importatori di pneumatici esistenti al 14 maggio 2025 dovranno iscriversi entro i successivi 60 giorni, cioè entro il 14 luglio 2025
- i produttori e importatori di pneumatici neo operanti sono tenuti ad iscriversi contestualmente all’inizio della loro attività.
Come ci si iscrive al Registro Pneumatici?
Per iscriversi è necessario accedere al portale ufficiale:
🔗 www.renap.gov.it/it/registro-pneumatici
L’accesso alle aree riservate (produttori/importatori e forme associate di gestione) richiede l’autenticazione mediante l’identità digitale (SPID, CNS o CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto delegato, consentendo di operare per conto dell’impresa.
In particolare, l’accesso può essere effettuato da:
− persona fisica con il proprio dispositivo di identità digitale (SPID persona fisica, SPID per uso professionale persona fisica, CNS, CIE);
− persona fisica che utilizza un dispositivo di identità digitale riferito alla persona giuridica (SPID persona giuridica o SPID ad uso professionale per la persona giuridica).
Ai fini dell’autenticazione sono accettati tutti i tipi di dispositivi SPID, riferiti a persona fisica o giuridica anche ad uso professionale, per i quali sia stato abilitato il livello di sicurezza SPID livello 2 che permette l’accesso con le credenziali SPID di livello 1 e la generazione di un codice temporaneo di accesso OTP (one time password) o l’uso di un’APP fruibile da smartphone o tablet.
All’utente viene richiesta conferma, tramite apposizione di firma digitale, in merito alla veridicità delle informazioni inserite, alla loro correttezza e alla loro completezza. I dati trasmessi non saranno più modificabili ed eventuali errori o omissioni potranno essere rilevati dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo del d.lgs. 152/2006.
Per la firma l’utente deve scaricare la bozza della pratica generata in formato .pdf, firmare la stessa con il proprio software di firma digitale e quindi caricare sul Servizio il file firmato (con estensione .p7m).
Perché è importante iscriversi?
Questa nuova iscrizione non è solo un adempimento burocratico. Fa parte di un sistema sempre più attento all’ambiente, che punta a garantire che ogni prodotto immesso sul mercato abbia una gestione responsabile anche a fine vita.
Se sei un operatore del settore, è il momento di informarti e metterti in regola. Farlo in tempo ti evita sanzioni e ti permette di lavorare nel rispetto della normativa vigente.