Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024), entrata in vigore il 1 gennaio 2025, è stato introdotto un nuovo obbligo per gli amministratori di società: il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Cosa cambia con la legge di bilancio 2025?

A partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo PEC personale – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società, siano esse società di persone o di capitali.

La norma, contenuta nell’articolo 1, comma 860 della Legge di Bilancio 2025, modifica l’art. 5 co. 1 del DL 18 ottobre 2012 n. 179 aggiungendo la seguente frase:

“L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.

Ambiti di applicazione della norma

La norma si applica indistintamente a tutte le società costituite in forma societaria, incluse:

  • Società di persone (società semplici, Snc e Sas)
  • Società di capitali (SpA, Sapa, Srl, Srls)

In sintesi, l’obbligo è previsto per:

  • Amministratori di società privi di PEC: dovranno attivare una PEC personale e registrarla ufficialmente.
  • Nuove società: per le imprese costituite dal 2025 in poi, l’indirizzo PEC di ogni amministratore dovrà essere indicato sin dalla registrazione al Registro delle Imprese.
  • Organi collegiali: ogni membro di Consigli di amministrazione o analoghi organi gestionali dovrà possedere un domicilio digitale individuale.

Il provvedimento del Registro imprese di Milano

Con un provvedimento del 9 gennaio 2025, il Registro imprese di Milano ha stabilito il rifiuto delle iscrizioni di pratiche societarie cui sia connessa la nomina di amministratori e liquidatori privi di indirizzo PEC personale. Questa interpretazione restrittiva estende l’obbligo anche per l’iscrizione degli atti costitutivi o delle variazioni societarie al Registro delle Imprese.

Adempimenti previsti e sanzioni

Gli adempimenti per i quali il Conservatore del Registro delle imprese di Milano dispone che verranno rifiutate le domande di iscrizione prive di indicazione della PEC individuale sono:

  • Iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo oppure a seguito di rinnovi o variazioni dell’organo amministrativo/nomina o variazione dei liquidatori di società di capitali.
  • Iscrizione dell’atto costitutivo o dell’atto di modifica dei patti sociali con nuovi soci amministratori, soci accomandatari, amministratori o liquidatori di società di persone.

Questa indicazione potrebbe avere ripercussioni a livello nazionale, ad esempio per le società con cariche elette a fine 2024 che presentino, nei primi giorni del 2025, domanda di iscrizione di pratiche societarie connesse alla nomina di amministratori e liquidatori.

Ad oggi, non sono ancora state definite sanzioni specifiche per gli amministratori inadempienti. Tuttavia, è prevedibile un’estensione delle misure già in vigore per le società e le imprese individuali che non rispettano gli obblighi relativi al possesso della PEC.

La ratio alla base di questa disposizione è promuovere una maggiore trasparenza nella gestione aziendale e garantire una comunicazione più efficace, sicura e tracciabile tra amministratori, imprese e pubblica amministrazione. La PEC, infatti, ha valore legale paragonabile a una raccomandata con ricevuta di ritorno, certificando sia l’invio sia la ricezione di messaggi.

In attesa di nuove indicazioni sul tema, le imprese devono prepararsi per adempiere tempestivamente a questo nuovo obbligo.

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