La Posta Elettronica Certificata (detta anche posta certificata o PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard, ma con alcune caratteristiche in più che consentono di inviare e-mail che hanno lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
La PEC è in grado di fornire agli utenti la certezza – a valore legale – dell’invio e della consegna (o mancata consegna) delle e-mail al destinatario nonché l’attestazione dell’orario esatto di spedizione. In oltre, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.
Queste caratteristiche sono state definite nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, e nei collegati documenti tecnici:
- Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata
- Circolare CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) del 24 novembre 2005 n.49
I due documenti definiscono gli aspetti generali del servizio e i dettagli tecnici che deve rispettare. Queste regole servono a garantire la validità del servizio complessivo e l’interoperabilità tra i diversi gestori di posta certificata.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale, ribadisce ulteriormente il valore legale della Posta Elettronica Certificata come strumento di trasmissione telematica (ulteriori approfondimenti sull’evoluzione, la normativa e le regole dellaPEC sono disponibili nel sito dell’Agenzia per l’Italia digitale).
Il Decreto Legislativo 185/2008 convertito con Legge 2/2009 imprime un’accelerazione senza precedenti allo sviluppo delle trasmissioni telematiche attraverso l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
L’articolo 16 del Decreto sancisce che :
- le nuove società sono tenute a dichiarare l’indirizzo PEC all’iscrizione nel registro delle imprese
- i professionisti dovranno dichiarare, entro un anno, l’indirizzo PEC ai rispettivi ordini
- le società già esistenti dovranno dichiarare entro tre anni l’indirizzo PEC al registro delle imprese
- tutte le pubbliche amministrazioni dovranno dichiarare il proprio indirizzo PEC
Il Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 completa il quadro normativo sulla PEC. L’articolo 5 sancisce che:
- Le nuove imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane devono comunicare all’atto di iscrizione il loro indirizzo PEC
Con l’entrata in vigore della legge di conversione è stato istituito, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, l’elenco pubblico delle PEC delle imprese e dei professionisti denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.
InfoCert è un gestore accreditato di PEC iscritto nell’Elenco Pubblico dei Gestori accreditati e il suo servizio di Posta Elettronica Certificata è Legalmail.
Se una PA o un soggetto privato ha l’esigenza di diventare in proprio gestore di posta elettronica certificata, InfoCert mette a disposizione prodotti, servizi e consulenza specifica.
Per approfondire unteriormente l’analisi della normativa vigente riguardo la Posta Elettronica Certificata vi invitiamo a visitare il nostro sito a seguente indirizzo: https://www.legalmail.it/info/pec-normativa.php
11 maggio 2015