TETTO MASSIMO A 5 MILIONI DI RICAVI O COMPENSI. LA UE AMMETTE AL BENEFICIO TUTTE LE MICRO E PICCOLE IMPRESE NON SOGGETTE A PROCEDURE CONCORSUALI PER INSOLVENZA
Un provvedimento che mette in campo aiuti economici alle imprese e ne stabilisce criteri di accessibilità. E’ quanto è stato varato dal Governo a fronte dell’emergenza legata all’emergenza Covid-19.
Nel provvedimento viene stabilito che possono accedere ai fondi stanziati da “Decreto rilancio” quelle imprese che nel corso del lockdown e nella successiva ripartenza hanno subito perdite di fatturato a patto che ricavi o compensi non siano superiori ai 5 milioni di euro.
Contributo a fondo perduto. Cosa si intende per “Imprese in Difficoltà”
Nel mese di giugno le autorità nazionali avevano stabilito che risultavano escluse dal contributo a fondo perduto le imprese già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019. Il concetto di impresa in difficoltà è quello definito dall’art. 2, punto 18 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea.
Attraverso una comunicazione del 29 giugno la Commissione Europea ha ritenuto opportuno “cambiare rotta”, includendo nel quadro temporaneo degli aiuti di Stato le microimprese e piccole imprese rientranti nella categoria delle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).
I soggetti che possono prendere parte al contributo a fondo perduto
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un primo chiarimento interpretativo relativamente al contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 25 del D.L. cd. “Rilancio, la cui istanza “teoricamente” può essere inviata a partire dallo scorso 15 giugno 2020.
Tra i tanti temi toccati dalla circolare 15/E, viene esplicato con più chiarezza quali sono i soggetti destinatari del contributo e quali invece rimangono esclusi. I soggetti aventi diritto al contributo sono titolari di reddito agrario, titolari di reddito d’impresa e titolari di redditi di lavoro autonomo, in tutti e tre i casi, i ricavi o compensi non devono essere superiori a 5 milioni di euro.
Non hanno diritto a ricevere il contributo a fondo perduto i soggetti la cui attività risulti “cessata” alla data di presentazione dell’istanza, gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non.
La circolare inoltre precisa che la persona fisica che esercita attività d’impresa o lavoro autonomo e contestualmente è anche lavoratore dipendente (o pensionato), può usufruire del contributo (al sussistere delle altre condizioni).
Le condizioni per poter richiedere il contributo a fondo perduto
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo del contributo a fondo perduto, la norma prevede due condizioni coesistenti. La prima presuppone che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti “solari”) non devono essere superiori a 5 milioni di euro; la seconda invece richiede che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.
La seconda condizione invece, vale a dire la riduzione del fatturato, “non opera” per i soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che al 31 gennaio 2020 abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Per i soggetti che esercitano “più attività”, o producono nel medesimo periodo d’imposta reddito di lavoro autonomo e d’impresa, il fatturato/corrispettivi di aprile è determinato sommando gli importi delle diverse attività.
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