La marca da bollo deve essere applicata sulla quietanza di pagamento rilasciata con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata ad imposta di bollo: è questo il parere dell’Agenzia delle Entrate (AdE) espresso con la Risposta n.129 del 5/6/2024.

Il caso esaminato dall’AdE

L’interpello è stato presentato da un ente che, nell’ambito della propria attività emette fatture esenti da IVA nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali con natura di Amministrazioni dello Stato. Tali fatture sono soggette ad imposta di bollo a carico dell’istante stesso ai sensi dell’art.8 del DPR 642/1972 (Testo unico imposta di bollo) il quale prevede che “nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario“.

L’ente rilascia delle quietanze di pagamento con apposito documento distinto dalla fattura, già assoggettata ad imposta di bollo, e chiede se possa essere applicata, alle quietanze, l’esenzione prevista dalla nota 2art.13, della tariffa allegato A al DPR 642/1972.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L‘Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.129 del 5/6/2024, afferma che sulle quietanze di pagamento rilasciate con documento distinto dalla fattura è dovuta l’imposta di bollo, se l’importo supera euro 77,47.

A tale conclusione si giunge tenuto conto che:

  • l’art.1 del DPR 642/1972 stabilisce che “sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa“;
  • l’art.13, c.1, della Tariffa allegata al decreto in esame stabilisce che l’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria“;
  • la nota 2 del medesimo articolo 13, c.1, prevede che “l’imposta non è dovuta:

a) quando la somma non supera euro 77,47 a meno che si tratti di ricevute o quietanza rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciata per somma indeterminata;

b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti assoggettati all’imposta di bollo o esenti“.

Pertanto, affinché la quietanza sia esente da marca da bollo è necessario che essa sia fisicamente apposta sul documento già assoggettato ad imposta di bollo o esente.

Nel caso in esame, poiché la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato il pagamento della marca di bollo, essa è soggetta all’imposta secondo la regola generale.

Marca da bollo e quietanze di pagamento: un quadro di sintesi

In sintesi, tenuto conto del parere dell’Agenzia delle Entrate, le regole da seguire relativamente all’applicazione della marca da bollo sulle quietanze, sono le seguenti:

  • ricevuta di importo superiore a 77,47 euro

    • la marca da bollo si applica se la quietanza costituisce un documento distinto rispetto alla fattura che ha già scontato l’imposta o è esente;
  • la marca da bollo non si applica se la quietanza è fisicamente apposta sulla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo o è esente;
  • ricevuta di importo pari o inferiore a 77,47 euro 
  •  la marca da bollo non si applica sia se la quietanza costituisce un documento distinto rispetto alla fattura che ha già scontato l’imposta o è esente, sia nel caso in cui la quietanza è fisicamente apposta sulla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo o è esente;
  • la marca da bollo si applica se si tratta
    • di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze;
  • di ricevute o quietanze rilasciate per somma indeterminata.

Marca da bollo: i pareri precedenti dell’AdE

Le argomentazioni contenute nella Risposta n.129 del 5/6/2024 non si discostano dal precedente parere espresso dall’Agenzia delle Entrate, sul tema della marca da bollo, con la Risposta n.21 del 05/02/2020.

In quella sede il Comune istante faceva presente che, per i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso che invia al tesoriere, si applica l’esenzione dall’imposta di bollo (prevista dall’articolo 27 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972), in quanto, nel contesto dei rapporti tra l’ente e il tesoriere, quest’ultimo è assimilato ad un agente contabile (ai sensi dell’articolo 93, c. 2, del Dlg 267/2000). 

Pertanto, chiedeva di confermare se sia corretto ritenere che le quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune, afferenti mandati di pagamento in contanti, siano esenti dall’imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate chiariva che le quietanza, in via generale, devono essere assoggettate ad imposta di bollo.

Quest’ultima non è dovuta nel caso di quietanze relative a fatture quando fisicamente apposte su fatture esenti IVA o già assoggettate all’imposta di bollo.

L’Agenzia dell’Entrate, quindi, con la nuova Risposta si allinea a quanto affermato in precedenza ribadendo che le quietanze emesse separatamente dalle fatture costituiscono nuovi atti impositivi secondo quanto previsto dalle regole generali.

Marca da bollo 2 euro

Nei casi in cui deve essere applicata la marca da bollo, la sua misura è di 2 euro per ogni esemplare.

Si ricorda, come già detto in precedenza, che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Negli altri casi la marca da bollo è a carico del debitore, cioè del contribuente che emette il documento (fattura o quietanza). Tuttavia, la responsabilità del versamento dell’imposta e le eventuali sanzioni ricadono in solido su entrambe le parti.

Versamento dell’imposta di bollo

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell’imposta di bollo va ricordato che esse sono disciplinate nella L.296/2006 e sono il pagamento dell’imposta mediante la classica marca da bollo comprata dal tabaccaio, la marca da bollo virtuale; il versamento dell’imposta di bollo in maniera virtuale su documenti digitali rilevanti ai fini tributari; la marca da bollo online, ovvero il versamento mediante servizio @e.bollo su istanze e documenti rivolti alle pubbliche amministrazioni con modalità telematica.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.129/2024, ricorda che, nel caso di quietanze, l’imposta di bollo può essere assolta in due modi diversi:

  • marca da bollo cartacea, mediante intermediario convenzionato con l’AdE, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
  • marca da bollo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in c/c postale. Per poter sfruttare questa modalità di versamento dell’imposta l’interessato deve presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente apposita richiesta di autorizzazione e seguire tutti gli adempimenti previsti dall’art.15 del DPR 642/1972.