L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n.350 del 19/05/2023, fornisce chiarimenti in merito al caso di bollo virtuale versato in eccesso e spiega che la maggiore imposta versata, rispetto a quanto dovuto, può essere recuperata mediante apposita istanza di rimborso.
Vediamo nel dettaglio le indicazioni fornite dall’Ade.
Bolli virtuali: il caso esaminato dall’AdE
Con la Risposta ad Interpello n.350 del 19/05/2023, l’AdE ha esaminato il caso di riliquidazione dell’imposta di bollo, assolta in modo virtuale ai sensi degli art.15 e 15-bis del DPR 642/72, con versamento in eccesso.
Al centro della vicenda esaminata vi è la società denominata ALFA che, dopo aver presentato in via telematica la dichiarazione consuntiva relativa all’anno 2021, resasi conto di un errore che aveva comportato il calcolo di una maggiore imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto, chiede qual è la corretta procedura da seguire per recuperare l’imposta di bollo virtuale pagata in eccesso.
In particolare, ALFA chiede di sapere se:
- è possibile presentare una dichiarazione integrativa, con cui rettifica “a favore” la dichiarazione originaria, oltre il termine di scadenza ordinario, ma prima del termine di decadenza dell’azione di accertamento;
- se la dichiarazione integrativa costituisce un documento idoneo per permettere all’Ufficio di procedere alla riliquidazione dell’imposta dovuta:
- riconoscendo ad ALFA il diritto alla compensazione del credito con il proprio debito di successiva formazione;
- o, in subordine, per consentire all’Ufficio di rimborsare alla Società il credito spettante.
Imposta di bollo: cosa prevede la normativa
Nel formulare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate parte col fornire un quadro della normativa vigente ed in particolare esamina il funzionamento del bollo virtuale.
L’art.15 del DPR 642/1972 stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti. Il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all’Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.
Nell’anno successivo deve essere presentata una dichiarazione consuntiva con indicazione del numero effettivo degli atti e dei documenti emessi nell’anno precedente, insieme agli elementi utili per il calcolo dell’imposta di bollo dovuta.
A questo punto l‘Agenzia delle Entrate effettua una verifica e procede alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente ed esegue una liquidazione provvisoria per l’anno in corso
Dichiarazione sostitutiva: le regole da applicare
L’AdE passa poi ad esaminare le regole previste dalle norme attuali in materia di dichiarazione sostitutiva.
Il Provvedimento del 25/09/2019 non prevede un termine ultimo entro il quale va inviata la suddetta dichiarazione.
Le istruzioni del modello dichiarativo chiariscono che la dichiarazione sostitutiva, con “cui si intende rettificare o integrare una dichiarazione dello stesso tipo già presentata“,”sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata“, ma non precisa un termine ultimo di presentazione, cosa che invece accadeva nelle istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo di anni precedenti che precisava che la stessa doveva essere presentata “prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione consuntiva“.
Il ravvedimento operoso: cosa prevede la norma
Altra norma presa in esame dall’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, è quella sul ravvedimento operoso disciplinato dall’art.13 del D.Lgs 472/1997.
L’AdE riconosce la portata generale della disciplina sul ravvedimento operoso, che prevede una riduzione delle misure punitive applicabili a fronte delle violazioni amministrative tributarie. Inoltre, ritiene che tale disciplina sia ammissibile anche nell’ambito dell’imposta di bollo virtuale. Tuttavia, tale strumento non sembra applicabile al caso in cui il contribuente voglia correggere eventuali errori o omissioni commessi a proprio danno.
Bollo virtuale e dichiarazione integrativa “a favore”
La dichiarazione integrativa “a favore” è disciplinata dagli artt.2 e 8 del DPR 322/1998, i quali prevedono che essa è applicabile solamente alle dichiarazioni presentate ai fini:
- delle imposte sui redditi;
- dell’IRAP;
- dei sostituti d’imposta;
- dell’IVA.
Questa elencazione ha carattere tassativo e quindi, poiché l’imposta di bollo assolta in modo virtuale non è compresa nell’elenco, la dichiarazione integrativa “a favore” non può trovare applicazione al caso in esame.
Come recuperare l’imposta di bollo virtuale versata in eccesso?
Sulla base delle premesse poste, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’imposta di bollo versata in eccesso da parte della società ALFA può essere recuperata mediante apposita istanza di rimborso ai sensi dell’art.37 del DPR 642/72.
La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
La maggiore imposta versata non può, invece, essere compensata con i versamenti dell’imposta di bollo da effettuare negli anni successivi. Le previsioni contenute nell’articolo 15, comma 6, e 15-bis del DPR 642/72, richiamate dalla società ALFA, sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell’acconto dell’imposta di bollo) in cui l’imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell’imposta di bollo da effettuare e, non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle espressamente previste dalla norma. L’Agenzia ricorda, inoltre, che tale soluzione interpretativa è conforme a quanto chiarito anche nella Risoluzione n. 84/E del 16/09/2014.