Entro il 13 febbraio 2025 le imprese del primo scaglione che producono, trasportano o trattano rifiuti devono effettuare l’iscrizione al RENTRI, il nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti realizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
L’obiettivo è documentare la tracciabilità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in modalità interamente digitale, rendendo le procedure e gli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti più efficienti e conformi alle normative ambientali europee: il Registro cronologico di carico e scarico e il Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) saranno gestiti digitalmente, non più su carta.
Chi è obbligato a iscriversi al RENTRI e che tipo di documenti è necessario produrre?
Iscrizione al RENTRI
A seconda della tipologia e delle dimensioni dell’impresa, il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente n.97/2023 precisa i tempi di avvio dei nuovi obblighi da parte dei soggetti coinvolti: in particolare, sono previste le scadenze di iscrizione al RENTRI e altri adempimenti relativi alle tipologie di documenti da produrre.
Tipo di documenti da produrre e conservare
Inoltre, i documenti da produrre a testimonianza della tracciabilità dei rifiuti – cioè il Registro di carico e scarico rifiuti e il Formulario di identificazione dei rifiuti -dovranno rispettare le norme del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e Linee guida AgID su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: trattandosi di documenti nativi digitali, sarà necessario l’utilizzo della firma digitale e sarà obbligatorio dotarsi di un sistema di conservazione a norma, in modo da garantire quelle caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici.
PRIMO SCAGLIONE | |
Iscrizione | Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 le prime imprese obbligate all’iscrizione al RENTRI sono: Enti o impresi produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendentiEnti o imprese che si occupano di raccolta, trasporto, commercio, intermediazione, trattamento, recupero e smaltimento rifiuti (ad esempio consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio) Soggetti delegati da parte dei produttori iniziali per l’invio dei dati a Rentri: associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse Gestore del servizio di raccolta Gestore del circuito organizzato |
Scritture ambientali | Registro carico e scarico rifiutiDal 13 febbraio 2025: obbligo di compilazione del nuovo modello di Registro carico e carico rifiuti in formato digitale, con vidimazione digitale, firmato digitalmente e conservato a normaFIR (Formulario identificazione rifiuti)Dal 23 gennaio 2025 fino al 13 febbraio 2026: obbligo di utilizzo del nuovo modello di FIR con vidimazione digitale (ex Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente n.251/2023), ma possibilità di continuare a stamparlo, compilarlo e conservarlo in formato cartaceo Dal 13 febbraio 2026: obbligo di emissione e vidimazione del FIR in formato digitale, firmato digitalmente e conservato a norma |
SECONDO SCAGLIONE | |
Iscrizione | Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 le imprese del secondo scaglione obbligate all’iscrizione al RENTRI sono: Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi tra gli 11 e i 50 dipendenti |
Scritture ambientali | Registro carico e scarico rifiutiDal 4 novembre 2024: obbligo di compilazione del nuovo modello di Registro carico e carico rifiuti in formato cartaceo, con vidimazione digitaleDalla data di iscrizione al RENTRI: obbligo di compilazione del nuovo modello di Registro carico e carico rifiuti in formato digitale, con vidimazione digitale, firmato digitalmente e conservato a norma FIR (Formulario identificazione rifiuti)Dal 23 gennaio 2025 fino al 13 febbraio 2026: obbligo di utilizzo del nuovo modello di FIR con vidimazione digitale (ex Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente n.251/2023), ma possibilità di continuare a stamparlo, compilarlo e conservarlo in formato cartaceo Dal 13 febbraio 2026: obbligo di emissione e vidimazione del FIR in formato digitale, firmato digitalmente e conservato a norma |
TERZO SCAGLIONE | |
Iscrizione | Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 le imprese del terzo scaglione obbligate all’iscrizione al RENTRI sono: Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (indipendentemente dal numero di dipendenti) |
Scritture ambientali | Registro carico e scarico rifiutiDal 4 novembre 2024: obbligo di compilazione del nuovo modello di Registro carico e carico rifiuti in formato cartaceo, con vidimazione digitaleDalla data di iscrizione al RENTRI: obbligo di compilazione del nuovo modello di Registro carico e carico rifiuti in formato digitale, con vidimazione digitale, firmato digitalmente e conservato a norma FIR (Formulario identificazione rifiuti)Dal 23 gennaio 2025 fino al 13 febbraio 2026: obbligo di utilizzo del nuovo modello di FIR con vidimazione digitale (ex Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente n.251/2023), ma possibilità di continuare a stamparlo, compilarlo e conservarlo in formato cartaceo Dal 13 febbraio 2026: obbligo di emissione e vidimazione del FIR in formato digitale, firmato digitalmente e conservato a norma |
Sarà comunque possibile anticipare il passaggio ai modelli in digitale anche prima delle scadenze, previa iscrizione al RENTRI.
Come iscriversi al RENTRI?
Per l’iscrizione si accede all’Area operatori del sito https://www.rentri.gov.it/area-operatori utilizzando le credenziali associate alla propria identità digitale tramite:
• SPID per persona fisica (sarà necessario essere in possesso dei poteri per rappresentare l’impresa oppure dell’incarico ad operare per conto dell’impresa, dell’ente o dell’organizzazione);
• SPID per persona giuridica;
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• Carta di Identità Elettronica (CIE).
Quali sono gli impatti per le imprese e gli operatori di settore?
Le imprese che utilizzano software di gestione per la tracciabilità dei rifiuti dovranno assicurarsi che il sistema colloqui con il sistema RENTRI e che siano integrati servizi di firma digitale e conservazione digitale a norma.
Le imprese che invece non hanno ancora adottato dei sistemi gestionali potranno utilizzare direttamente le funzionalità messe a disposizione dal portale RENTRI.
Le soluzioni InfoCert
InfoCert offre un supporto completo a imprese, professionisti e privati con una gamma completa di prodotti dedicati al mondo digitale, utili anche nel processo di digitalizzazione della documentazione sulla tracciabilità dei rifiuti previsto dal sistema RENTRI.
- SPID Identità Digitale InfoCert è un riferimento nel panorama dell’identità digitale, e offre una soluzione di accesso rapido e sicuro utile. Usalo per l’iscrizione al RENTRI.
- Con Firma Digitale InfoCert è possibile scegliere, tra le varie soluzioni proposte, quella più adatta alle proprie esigenze. Usalo per la firmare digitalmente il FIR.
- InfoCert PEC Legalmail è la tua casella di posta elettronica certificata. Usata per trasferire la quarta copia del FIR al produttore iniziale dei rifiuti.
- Conservazione digitale: i serviziSafe LTA e LegalDoc di InfoCert consentono di governare tutto il ciclo conservazione dei documenti informatici, in totale rispetto della conformità normativa e offrendo soluzioni tecnologiche con i massimi standard di qualità e sicurezza, soprattutto in relazione alla protezione dei dati personali e alla leggibilità a lungo termine dei documenti.
Riferimenti utili