La disciplina sulla fatturazione elettronica dei forfettari si inserisce in un quadro fiscale che cambia dal periodo d’imposta 2026, incidendo sui termini entro i quali il Fisco può effettuare gli accertamenti.

Infatti, con l’articolo 21, comma 1, de lD.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, il Decreto Omnibus elimina la riduzione di un anno dei termini di accertamento precedentemente accordata ai contribuenti forfettari con certificazione elettronica integrale di ricavi e compensi.

Analizziamo nel dettaglio l’impatto delle nuove disposizioni normative per questi soggetti.

Dalla riduzione generale al bonus forfettari: i termini di accertamento prima dell’Omnibus

Come regola generale, l’Amministrazione finanziaria ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione per notificare un avviso di accertamento(art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72).

A questa tempistica base si affianca la disciplina dell’articolo 3 del D.Lgs. 127/2015, che stabilisce una riduzione di due anni dei termini ordinari per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi ad operazioni di importo superiore a 500 euro.

Il vecchio incentivo sulla fatturazione forfettari, ora abolito

Accanto a questo meccanismo basato sui flussi finanziari, il quadro normativo comprendeva una seconda agevolazione, focalizzata sulla trasparenza documentale, riservata ai soli forfettari (art. 1, comma 74, L. 190/2014).

Prima che venisse introdotto l’obbligo di fattura elettronica, il forfettario poteva continuare a emettere fatture cartacee, come previsto per il proprio regime, oppure scegliere spontaneamente di passare alla fatturazione digitale; per questa ragione, la norma riconosceva uno “sconto” di un anno sui controlli a chi optava volontariamente per la trasmissione dei documenti al Sistema di Interscambio.

Si trattava dunque di un vero e proprio premio: un modo per spingere verso la digitalizzazione chi, in quel momento, era ancora libero di scegliere se adottarla o meno.

Quando l’e-fattura è diventata un obbligo per tutti, la concessione di un incentivo legato a tale documento ha perso la sua ragione d’essere.

Per questo motivo, con il Decreto Omnibus, dal periodo d’imposta 2026 viene definitivamente soppressa la riduzione annuale legata alla certificazione elettronica dei ricavi, lasciando attiva per i forfettari la sola agevolazione basata sulla tracciabilità dei pagamenti.

Fatturazione e forfettari: come cambiano i termini di accertamento

A seguito della soppressione della norma premiale specifica, l’unica strada a disposizione dei contribuenti in regime forfettario per ridurre i termini di accertamento rimane la disciplina generale prevista dall’articolo 3 del D.Lgs. 127/2015.

L’abbattimento di due anni, riconosciuto dalla norma sulle tempistiche a disposizione del Fisco, riguardano sia l’imposta sul valore aggiunto che le imposte sui redditi. Per i forfettari — che operano fuori dal campo di applicazione dell’IVA — l’effetto pratico si produce in modo circoscritto sui termini di decadenza relativi all’IRPEF (e alle relative addizionali), riducendo la finestra di controllo ordinaria da cinque a tre anni.

L’agevolazione non si applica in modo automatico, ma richiede il rispetto rigoroso e congiunto di precise condizioni operative e formali per l’intero periodo d’imposta.

1. Forfettari e fatturazione elettronica: le regole di tracciabilità valide anche per loro

Il primo pilastro riguarda la gestione documentale e finanziaria dell’attività. Tutte le operazioni svolte nell’anno devono essere certificate tramite fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio o, per chi ne ha i presupposti, mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Parallelamente alla documentazione delle vendite, scatta l’obbligo sui flussi finanziari: ogni incasso ricevuto e ogni pagamento effettuato per operazioni di importo superiore a 500 euro (al lordo di IVA) deve transitare esclusivamente su strumenti tracciabili (bonifici, carte di credito o di debito, assegni non trasferibili).

Su questo punto la rigidità della norma è massima:

  • la soglia si calcola sull’operazione complessiva: un acquisto o una prestazione da 900 euro saldata in due tranches da 450 euro resta comunque soggetta all’obbligo di tracciabilità;
  • nessun margine di errore: un solo pagamento sopra soglia eseguito in contanti fa decadere la riduzione per l’intero anno d’imposta. A confermare questo orientamento restrittivo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 77 del 12 marzo 2026, specificando che la tracciabilità deve riguardare la totalità delle uscite, comprese quelle prive di rilevanza IVA (come l’acquisto di valori bollati).

2. L’adempimento formale in dichiarazione dei redditi

Il rispetto dei requisiti operativi non è sufficiente se non viene formalizzato sul piano dichiarativo. L’accesso al beneficio deve infatti essere confermato ogni anno all’interno del Modello Redditi, barrando l’apposita casella nel quadro RS (nello specifico, il rigo RS136 per le persone fisiche e le società di persone).

Si tratta di un adempimento essenziale e non permanente: la scelta va rinnovata anno per anno e l’eventuale dimenticata indicazione nel quadro RS non può essere sanata a posteriori, precludendo definitivamente lo “sconto” di due anni per l’annualità di riferimento.

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L’obbligo di fatturazione elettronica per il regime forfettario ha di fatto completato un percorso che, negli anni, ha reso la gestione digitale dei documenti una prassi ordinaria per ogni attività professionale o d’impresa, indipendentemente dal regime fiscale di appartenenza.

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FAQ – Fatturazione elettronica forfettari: cosa cambia col decreto Omnibus

1. Cosa cambia dal 2026 per la fatturazione elettronica dei forfettari?

Dal periodo d’imposta 2026 il Decreto Omnibus elimina la riduzione di un anno dei termini di accertamento prevista per i forfettari che usavano la fatturazione elettronica per tutte le operazioni attive.

2. Quanto dura il termine di accertamento per un forfettario oggi?

La regola generale prevede cinque anni dalla dichiarazione. Il termine si riduce a tre anni per l’IRPEF se il forfettario, oltre a rispettare l’obbligo di fatturazione elettronica, garantisce anche la tracciabilità di tutti i pagamenti superiori a 500 euro.

3. Quali requisiti servono per ottenere la riduzione dei termini?

Servono due condizioni operative congiunte: certificare tutte le operazioni tramite fattura elettronica o corrispettivi telematici e garantire che ogni pagamento sopra i 500 euro avvenga con strumenti tracciabili. Inoltre è necessaria la formale comunicazione annuale nel Modello Redditi.

4. Cosa succede se non viene barrata la casella nel Modello Redditi?

La riduzione dei termini di accertamento va confermata ogni anno nel quadro RS (rigo RS136). Se manca l’indicazione, il beneficio è perso per quell’annualità e non può essere recuperato in seguito.

5. Quali strumenti aiutano a gestire la fatturazione elettronica in modo semplice?

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