PRINCIPI E LINEE GUIDA PER NON INGESSARE L’INNOVAZIONE E ALCUNE CONCRETE NOVITÀ PER UNA PA DIGITALE

L’ultima riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), il corpo organico di disposizioni che presiede all’uso dell’informatica nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini, risale a gennaio del 2017. Nonostante da allora sia passato solamente un anno, lo scorso dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un nuovo decreto legislativo che apporta ulteriori correzioni e modifiche al CAD. Per quali ragioni intervenire nuovamente su un testo normativo ancora così recente?

LE RAGIONI DEL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

AgID, Team Trasformazione Digitale, ComuniLa possibilità di correggere il CAD entro 12 mesi dall’entrata in vigore della sua ultima riforma era prevista dalla legge delega con cui quella riforma è stata varata. Una prassi che consente di apportare degli aggiustamenti alla norma dopo averne testato sul campo l’efficacia, i limiti e le potenzialità per un periodo adeguato.

A rendere particolarmente necessario l’intervento correttivo sono state poi alcune importanti novità, tra cui il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione varato dal Team per la trasformazione Digitale della PA di Diego Piacentini in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Alla base di questo aggiornamento normativo vi è inoltre la volontà di dare al CAD una nuova impostazione, orientata all’enunciazione di principi generali e linee guida, senza mai entrare nella definizione di soluzioni tecnologiche specifiche. Queste ultime saranno così svincolate dalla norma e libere di evolvere.

Le linee guide definite nel CAD entreranno in vigore semplicemente per effetto della loro pubblicazione online da parte di AgID, dopo aver sentito Enti e Autorità di volta in volta competenti in materia e dopo aver acquisito l’opinione degli addetti ai lavori attraverso una consultazione pubblica condotta sul web. A fronte dell’evoluzione delle tecnologie, basterà aggiornare le linee guida e avviare una nuova consultazione online.

LE MAGGIORI NOVITÀ INTRODOTTE CON QUEST’ULTIMO INTERVENTO SUL CAD

Intervento sul CADIl disaccoppiamento tra principi stabili e generali da un lato e soluzioni tecniche specifiche e in continua evoluzione dall’altro, può essere già considerato come una delle novità introdotte dal correttivo al CAD. Ve ne sono poi altre più concrete, in grado di semplificare una parte dei processi della PA e la vita dei cittadini. Il CAD, infatti, dà le basi giuridiche a molti dei servizi previsti nel Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. Vediamo qualche esempio.

DOMICILIO DIGITALE

Il domicilio digitale nasce per assegnare a imprese e cittadini un recapito su cui ricevere tutte le comunicazioni aventi valore legale, inviate dalla Pubblica Amministrazione e da privati, in formato elettronico. Questo per eliminare i problemi legati all’invio e ricezione di comunicazioni cartacee, con spostamenti fisici e file agli sportelli per ritirare buste con comunicazioni che in certi casi invitano a recarsi presso un secondo ufficio per ritirare ulteriori comunicazioni.

Le nuove regole del CAD prevedono che ogni impresa, professionista o cittadino abbia la possibilità di eleggere un domicilio digitale presso un qualunque indirizzo di posta elettronica certificata o recapito qualificato europeo senza dover attendere il completamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

FIRME ELETTRONICHE E FIRMA DIGITALE

Le nuove regole eliminano il principio per il quale spetterebbe a un giudice decidere, caso per caso, se una firma elettronica semplice apposta su un documento informatico soddisfi o meno l’obbligo della “forma scritta” (la possibilità di considerare la firma elettronica equivalente a quella autografa). Con il correttivo al CAD i requisiti perché un documento formato digitalmente possa considerarsi produttivo di effetti giuridici analoghi a quelli che si sarebbero prodotti con la firma digitale sono stabiliti direttamente dal Codice.

Più esattamente, il nuovo comma 1-bis all’art. 20 stabilisce che: «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.»

OPEN DATA

Sul fronte Open Data il correttivo al CAD prevede l’istituzione di una piattaforma nazionale per i dati pubbliciData & Analytics Framework (DAF), progettata e sviluppata dal Team per la Trasformazione Digitale e gestita dall’ISTAT. Una risorsa utile a orientare l’azione delle Amministrazioni, per soddisfare in modo più puntuale le esigenze di cittadini e imprese.

Saranno la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Garante per la protezione dei dati personali a stabilire quali dati potranno confluire nella piattaforma e con quali garanzie a tutela della privacy dei cittadini.

CITTADINANZA DIGITALE

Il servizio di Cittadinanza Digitale istituito dal CAD offrirà ai cittadini una dashboard (un pannello di controllo) su cui gestire gli strumenti utili ad interagire con la PA (identità, domicilio, firme digitali) consultare avvisi e comunicazioni, accedere ad atti, documenti e procedimenti.

DIFENSORE CIVICO DIGITALE UNICO

Affinché i cittadini possano far valere i propri diritti di Cittadinanza Digitale, il correttivo al CAD prevede l’istituzione presso AgID, di un unico ufficio del Difensore Civico Digitale.

La precedente versione del CAD prevedeva la nomina e l’istituzione di un difensore civico digitale in ogni Amministrazioni dello Stato. Un progetto troppo ambizioso che non è mai sfociato in una reale attuazione della norma. Perciò si è deciso di passare a un Difensore Civico Digitale unico e indipendente, in grado di intervenire con la dovuta autorevolezza in caso di mancato rispetto del Codice o mancato riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte di uno o più uffici della PA.

I LIMITI DELL’INTERVENTO CORRETTIVO E ALCUNE RACCOMANDAZIONI

Ufficio pubblicoNon è stato ridotto il numero degli articoli che compongono il Codice dell’Amministrazione Digitale. Conseguenza del fatto che buona parte delle disposizioni del CAD sono ormai richiamate in dozzine di altre norme. Cancellare certe norma avrebbe quindi rischiato di dar vita ad un effetto domino che avrebbe creato più problemi che benefici.

È poi importante ribadire che non esiste riforma, norma, legge o raccomandazione in grado di innescare il cambiamento se queste non sono accompagnate dall’impegno concreto di istituzioni, personale pubblico e cittadini.

Se sulla base di quanto previsto dal Codice, le Amministrazioni sapranno mettere in atto gli investimenti necessari, rivedere i processi amministrativi e dotarsi degli strumenti digitali adeguati, e se i cittadini dimostreranno il loro interesse e reclameranno il loro interesse a servirsene, non c’è ostacolo verso la digitalizzazione e l’efficienza che il nostro Paese non potrà rimuovere rapidamente.

17 gennaio 2018

InfoCert società del Gruppo Tecnoinvestimenti