Il 16 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento per la Certificazione Unica 2024 e le relative istruzioni.
Anche per l’anno fiscale 2023, infatti, ci sono due modelli: uno dettagliato avente funzione dichiarativa che il sostituto di imposta deve trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate e uno sintetico da consegnare entro la medesima scadenza ai percettori dei redditi.
La Certificazione Unica è uno degli adempimenti dichiarativi dovuto dal sostituto d’imposta e rientra tra le prossime scadenze fiscali previste per il mese di marzo. Vediamo in cosa consiste tale documento, chi è tenuto all’adempimento e quali sono le novità previste per il 2024.
Certificazione unica: cos’è?
La Certificazione Unica (CU) è una dichiarazione che i sostituti d’imposta devono presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate e gli altri dati contributivi ed assicurativi. Il modello va presentato, normalmente, entro il 16 marzo di ogni anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. Per il 2024, poiché il 16 marzo cade di sabato, la scadenza è prorogata al 18 marzo.
Sempre entro il 18 marzo, la Certificazione Unica deve essere consegnata dal sostituto d’imposta al contribuente, mentre in caso di cessazione del rapporto di lavoro la consegna va fatta entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.
Ogni CU inviata deve soddisfare specifici criteri di controllo; in caso contrario, sarà scartata. Dalle CU acquisite, l’Agenzia delle entrate seleziona i dati per la dichiarazione precompilata e svolge, poi, ulteriori attività quali la riliquidazione dei redditi a tassazione separata e i controlli automatizzati. Se la certificazione contiene solo redditi esenti o non dichiarabili nella precompilata, la trasmissione può avvenire entro il 31 ottobre.
Chi è tenuto alla presentazione della Certificazione Unica?
Sono tenuti all’invio della Certificazione Unica coloro che nel 2023 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute, ovvero:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, anche occasionale;
- provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
- provvigioni per prestazioni, anche occasionali, derivanti da vendite a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore;
- compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi;
- compensi e altri redditi corrisposti dalle amministrazioni dello Stato;
- compensi erogati per procedure di pignoramento presso terzi;
- corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di appalto;
- indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata superiore a 30 giorni.
Sono obbligati ad inviare la Certificazione Unica anche coloro che nel 2023:
- hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail;
- hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS.
La CU deve essere presentata anche dalle Amministrazioni sostitute d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS, gestione Dipendenti Pubblici, nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici e dai soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.
Cosa inviare all’Agenzia delle Entrate?
Il flusso telematico che deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate comprende:
- il frontespizio, nel quale occorre indicare le informazioni relative al tipo di comunicazione, i dati del sostituto d’imposta, quelli relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, oltre alla firma della stessa e all’impegno alla presentazione telematica;
- il quadro CT, nel quale devono essere riportate le informazioni concernenti la ricezione in via telematica dei dati relativi al modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- la Certificazione Unica 2024 che deve contenere i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati fiscali inerenti alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
I sostituti d’imposta possono suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamentedalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Essi possono, inoltre, effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma l’avvenuta ricezione del file. Successivamente viene fornita all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti. In assenza di errori, tale ricevuta conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.
Con riferimento alla dichiarazione precompilata, è utile anticipare che la riforma fiscale (D.Lgs. n. 1/2024) ha esteso la possibilità di accedere al modello 730 precompilato a tutti i contribuenti persone fisiche non titolari di partita IVA. Tramite SPID, un numero sempre crescente di contribuenti potrà, quindi, accedere ai propri dati dichiarativi e fruire della precompilazione della dichiarazione dei redditi. Gli effetti operativi decorreranno già dal mod. 730/2024 relativo ai redditi 2023, ma in modalità progressiva, in base alle previsioni dell’Agenzia delle entrate.
Quali novità sono previste nella Certificazione Unica per il 2024?
Diverse sono le novità previste per la Certificazione Unica 2024.
La prima riguarda le mance per i dipendenti del settore turistico-alberghiero. La L.197/2022 ha previsto che le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, a meno che non vi sia una espressa rinuncia scrittadel prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro e a condizione che il reddito di lavoro dipendente non superi i 50.000 euro. I righi della CU 651, 652 e 653 accolgono tali informazioni.
Altra novità riguarda il lavoro sportivo.Il D.Lgs. n.36/2021 ha stabilito che l’attività sportiva può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo o anche di collaborazioni coordinate e continuative. Nell’area del dilettantismo è previsto che i compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Nel settore professionistico è previsto, per gli atleti di età inferiore a 23 anni, che le etribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscono reddito fino all’importo annuo massimo di euro 15.000. Nei punti 781 e 784 va indicato l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro.
Per quanto riguarda i fringe benefit, nel punto 475 deve essere indicato il valore delle erogazioni in natura che, fino all’importo di 3.000 euro, nel caso di lavoratori dipendenti con figli a carico, non concorre alla formazione del reddito.
Va poi ricordato che, sempre nel settore turistico ricettivo e termale, la L. n.48/2023 ha previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. L’importo di tale trattamento integrativo deve essere indicato nel punto 479.
Per quanto riguarda il comparto sicurezza e difesa, il D.Lgs, n.95/17 ha previsto, sul trattamento economico accessorio comprensivo dell’indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Le detrazioni, per tale personale, passano a 571 euro. I punti interessati da tale novità sono il 383 e385
Infine, un’ultima novità riguarda l’adeguamento dell’Assegno Unico (D.Lgs.n.230/2021). Nel caso in cui il dipendente riceve l’assegno unico anziché la detrazione, il sostituto d’imposta deve compilare la sezione “Dati relativi al coniuge e figli a carico”.
Certificazione Unica e regime forfettario
Nessuna novità, invece, si avrà nella Certificazione Unica 2024 per quanto concerne i compensi erogati a contribuenti soggetti al regime forfettario. Il Decreto Legislativo semplificazioni adempimenti (D.Lgs.n.1/2024), ha previsto l’esonero dall’invio del modello nel caso di redditi corrisposti a contribuenti forfettari: tale novità, però, entrerà in vigore a partire dal 2025 per i compensi corrisposti nel 2024.
Inoltre, va ricordato che i contribuenti forfettari non sono consideratisostituti d’imposta (L. n.190/2014, art.1, c.69) quindi non sono tenuti ad operare le ritenute d’acconto e, di conseguenza, non devono presentare la Certificazione Unica.