Il versamento dei contributi Enasarco è alle porte: il prossimo 20 maggio le case mandanti dovranno pagare, esclusivamente con modalità telematica, i contributi relativi al primo trimestre dell’anno. Vediamo, di seguito, quali sono le aliquote contributive 2024, gli importi dei minimali e massimali e le modalità di versamento.

Aliquota Enasarco 2024

Le aliquote Enasarco 2024 rimangono invariate rispetto agli anni precedenti.

Per il calcolo dei contributi devono essere applicate, sulle provvigioni annue, percentuali diverse a seconda della veste giuridica dell’agente.

Gli agenti costituiti in forma individuale o di società di persone sono tenuti al versamento di un contributo previdenziale nella misura del 17%. Tale aliquota si applica su tutte le provvigioni maturate ed è per metà a carico della casa mandante e per metà a carico dell’agente.

Gli agenti costituiti in forma di società di capitali sono tenuti al versamento di un contributo al fondo di assistenza. Anche in questo caso il contributo è in parte a carico della casa mandante e in parte a carico dell’agente, ma non nella stessa misura. L’aliquota da applicare tiene conto dell’importo delle provvigioni, come evidenziato in tabella:

Provvigioni annue% contributi 
Fino a euro 13.000.0004% (3% ditta mandante + 1% agente)
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.0002% (1,50% ditta mandante   + 0,50% agente)
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.001% (0,75% ditta mandante + 0,25% agente)
Oltre    26.000.0000,50% (0,30% ditta mandante  + 0,20% agente)

Aliquota Enasarco 2024 plurimandatario e monomandatario

Come si è detto le aliquote da applicare variano a seconda che l’agente eserciti l’attività sotto forma di imprese individuale o di società di persona o ancora di capitali. Invece le aliquote sono le stesse sia nel caso di agente monomandatario che di agente plurimandatario.

Minimali e massimali Enasarco 2024

contributi previdenziali dovuti da agenti costituiti sotto forma di imprese individuali e società di persone, prevedono una soglia minima annuadetta minimale contributivo, ed un tetto massimo annuo, chiamato massimale provvigionale. Il massimale è annuo (e non è frazionabile trimestralmente) e una volta raggiunto, non è più possibile fare versamenti previdenziali in favore dell’agente.

Anche il minimale è annuo, ma è frazionabile per trimestri in base alla effettiva durata del rapporto. La casa mandante deve versare tante quote trimestrali quanti sono i trimestri di effettiva attività dell’agente, a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico di agenzia e fino alla data di cessazione.

​Se alla provvigione maturata dall’agente corrisponde un importo contributivo inferiore al minimale trimestrale, il preponente dovrà comunque versare, a proprio esclusivo carico, la differenza di contribuzione mancante alla concorrenza del minimale. 

Per gli agenti operanti in forma di società di persone il minimale annuale deve essere garantito per la società di agenzia nel suo insieme. Tale minimale, che sarà considerato utile ai fini pensionistici, andrà ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alla quota di partecipazione societaria di ciascuno.

​Nel caso di agenti operanti in forma di società di persone il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Per le società di capitali, alle quali si applicano i contributi assistenziali, non sono previsti minimali nè massimali.

Sia il minimale Enasarco 2024 che il massimale Enasarco 2024 assumono valori diversi a seconda che si tratti di agente monomandatario o agente plurimandatario.

Il minimale contributivo annuo è pari:

  • 1002 euro (250,50 euro a trimestre), per ciascun rapporto di agenzia, nel caso di agenti monomandatari;
  • 502 euro (125,5 euro a trimestre) per ciascun rapporto di agenzia, nel caso di agenti plurimandatari.

Il massimale previdenziale annuo è pari a:

  • ​44.727 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.603,59 euro) per ciascun rapporto di agenzia, nel caso di agente monomandatario;
  • 29.818 euro (contributo massimo di 5.069,06 euro) per ciascun rapporto di agenzia nel caso di agente plurimandatario.

Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Scadenza dei versamenti dei contributi Enasarco

versare i contributi Enasarco è la casa mandante, che trattiene e versa anche la parte di contributi a carico dell’agente.

versamenti vanno fatti con periodicità trimestrale entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre. In altre parole, le scadenze sono:

  • 20 maggio per il primo trimestre;
  • 20 agosto per il secondo trimestre;
  • 20 novembre per il terzo trimestre;
  • 20 febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre.

Nel caso in cui la scadenza cade in un giorno festivo essa slitta al primo giorno feriale successivo.

L’aliquota da applicare nel calcolo dei contributi da versare è quella relativa al periodo di maturazione della provvigione. Pertanto, se da un anno all’altro cambia l’aliquota, il conteggio dei contributi da versare relativo al 4° trimestre va fatto sulla base dell’aliquota in vigore durante l’anno di maturazione della provvigione e non in base a quella da applicare nell’anno di versamento del contributo.

Modalità di versamento dei contributi Enasarco

Ogni 3 mesi, il preponente può accedere all’area del sito internet Enasarco riservata ai servizi online, in modo da consultare una distinta che permette, nel trimestre di riferimento, per tutti i rapporti di agenzia aperti e chiusi in corso d’anno, di inserire le provvigioni e calcolare in modo automatico il contributo da versare. Il proponente, dopo aver controllato la correttezza e la completezza dei dati, può confermare la distinta e procedere al pagamento che può avvenire con una delle seguenti modalità:

  • tramite il sistema PagoPA;
  • mediante addebito automatico su c/c bancario della ditta mandante (Mandato Sepa).

Nel caso sia attivo un addebito automatico, la distinta deve essere confermata almeno 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza del trimestre: ciò a causa dei normali tempi tecnici delle banche. In caso di ritardi nell’accredito automatico vengono addebitate le relative sanzioni. 

Qualora la casa mandante abbia provveduto ad un erroneo versamento di contributi, come ad esempio nel caso in cui nella distinta sia stata inserita una provvigione superiore rispetto a quella effettiva, il preponente può inviare una richiesta di rimborso mediante l’area riservata, alla voce: distinte – domande di rimborso

Massimali Enasarco 2024 plurimandatario e monomandatario

Le ditte mandanti, nel compilare la distinta, devono indicare le provvigioni maturate dall’agente durante tutto l’anno solare anche successivamente al raggiungimento del massimale contributivo: chiaramente in questo caso non dovranno essere effettuati ulteriori versamenti.

INPS e contributi Enasarco

Si ricorda, inoltre, che l’agente di commercio è tenuto al versamento, oltre che dei contributi Enasarco, anche dei contributi alla gestione commercianti INPS

Anche l’INPS prevede il versamento di contributi fissi, dovuti a prescindere dal reddito conseguito e il versamento di contributi variabili calcolati sul reddito imponibile superiore al minimale. I contributi INPS sono dovuti annualmente, suddivisi in rate. La prima rata del contributo fisso scade il prossimo 16 maggio. L’INPS provvede a mettere a disposizione degli agenti di commercio i modelli F24 da utilizzare per il versamento dei contributi: essi sono reperibili sul proprio cassetto previdenziale presente nel portale INPS: mentre l’accesso all’area riservata del sito Enasarco può essere effettuato mediante nome utente e password, per accedere alla propria area riservata INPS occorre utilizzare lo SPIDChi ne fosse sprovvisto può attivare la propria identità digitale con uno dei provider autorizzati da AgID, come ad esempio SPID InfoCert.​

Va tenuto presente che i contributi Enasarco non sono dovuti solamente dagli agenti di commercio, ma anche dai consulenti finanziari per i quali valgono le medesime regole viste in precedenza.