Il 2024 porta con sé, per contribuenti e professionisti, alcune novità in materia di IMU (Imposta Municipale Propria). Prima di vedere cos’è cambiato, chiariamo meglio cos’è l’IMU.
Cos’é l’IMU?
L’IMU è un’imposta comunale, dovuta da proprietari e possessori di immobili (sia fabbricati che terreni) a esclusione dell’abitazione principale non “di lusso”.
Il calcolo di quanto dovuto deve essere fatto dal contribuente, autonomamente o con l’ausilio di un professionista, con regole che variano a seconda della tipologia di immobile.
La base imponibile sidetermina in modo diverso, a seconda che si tratti di fabbricato, di terreno agricolo o di area edificabile.
Bisogna anche tenere conto delle agevolazioni previste in più casi , che possono portare a ridurre l’imposta fino ad azzerarla. Per esempio, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili destinati ad abitazione principale concessi in comodato d’uso gratuito ai propri genitori o figli. Altre agevolazioni sono previste per gli immobili locati a canone concordato (vedi Legge n. 431/1998), per i quali è prevista una riduzione al 75% dell’IMU dovuta e per quelli posseduti da pensionati residenti all’estero, per i quali l’imposta è ridotta del 50%.
Una volta determinato l’importo, il versamento deve essere fatto al comune in cui è situato l’immobile, tramite modello F24 o con bollettino postale, secondo queste modalità:
- entro il 16 giugno dell’anno si paga l’acconto, calcolato in base alle aliquote e ai regolamenti previsti per l’anno precedente;
- entro il 16 dicembre dello stesso anno, deve essere pagato il saldo, sulla base dei regolamenti e delle aliquote stabilite da ciascun comune per l’anno di pagamento e pubblicati su apposito sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Attenzione, però, alla data in cui avviene la pubblicazione sul sito del MEF. Infatti, la legge prevede che questa debba essere fatta entro il 28 ottobre, affinché regolamenti e delibere siano “validi”. Se fatta successivamente, dovranno essere utilizzati regolamenti e aliquote previsti per l’anno precedente.
Affinché sia rispettato questo termine, entro il 14 ottobre di ogni anno ciascun comune deve inserire, nell’apposita sezione del “Portale del Federalismo Fiscale”, il prospetto delle aliquote e il regolamento IMU.
Così per gli immobili situati nei comuni la cui pubblicazione di aliquote e regolamenti non è avvenuta entro il 28 ottobre 2023, i cittadini hanno versato il saldo IMU 2023 utilizzando aliquote e regolamenti stabiliti per il 2022.
Proroga per le pubblicazioni tardive e nuova scadenza di versamento
È proprio su questo aspettoche si concentra la novità prevista dalla legge di bilancio 2024 che potrebbe portare alcuni contribuenti a un nuovo versamento dell’IMU 2023, entro il 29 febbraio prossimo.
In particolare, il legislatore ha previsto che, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote, solo se inserite nel Portale del Federalismo Fiscale da parte dei comuni entro il 30 novembre 2023 e pubblicate nel sito del MEF entro il 15 gennaio 2024.
Per gli immobili situati nei comuni che non hanno rispettato la scadenza, i cittadini hanno versato il saldo IMU 2023 considerando aliquote e regolamenti stabiliti per il 2022.
Con questa novità, dovranno rifare il calcolo dell’IMU, considerando questa volta le aliquote e i regolamenti previsti per il 2023. Infatti, anche se pubblicati dopo il 28 ottobre 2023, grazie a questa modifica normativa sono considerati validi e da utilizzare se pubblicati entro il 15 gennaio 2024.
Come verificare i comuni interessati e ricalcolare l’imposta
Con comunicato del 12 gennaio scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le delibere e i regolamenti in questione sono contrassegnati (nel sito internet dedicato) da una specifica nota (“Efficace ex art. 1, comma 72, L. n. 213/2023), che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023.
Inoltre, precisa il Ministero, sono evidenziati con apposita nota anche gli atti inviati al MEF successivamente al termine ultimo del 30 novembre 2023 che, quindi, restano inefficaci (Inefficace ex art. 1, comma 72, L. n. 213/2023).
Vediamo, in seguito, gli step da seguire per verificare se uno degli immobili che si possiede rientra in questa circostanza.
Il contribuente, o il professionista che lo assiste, possono consultare la banca dati del sito del MEF per verificare se il comune in cui è situato l’immobile riporta una delle due annotazioni:
- di approvazione delle aliquote non è stata pubblicata entro l’ordinario termine del 28 ottobre 2023, e nemmeno entro il nuovo termine del 15 gennaio 2024, troveremo l’annotazione “inefficace ex art. 1, comma 72, L. n. 213/2023”. In tal caso, il calcolo fatto per il versamento a saldo a dicembre resta valido e il contribuente non dovrà fare ulteriori versamenti.
- di approvazione delle aliquote non è stata pubblicata entro l’ordinario termine del 28 ottobre 2023, ma è stata pubblicata entro il nuovo termine del 15 gennaio 2024, troveremo l’annotazione “Efficace ex art. 1, comma 72, L. n. 213/2023”. In questo caso, si devono analizzare le delibere comunali relative all’IMU per l’anno 2022 e per l’anno 2023 con il fine verificare se l’IMU dovuta per il 2023 è variata rispetto a quanto già versato oppure no.
In particolare, nel secondo caso, bisogna confrontare:
In caso si rilevino differenze, si dovrà ricalcolare l’IMU 2023 tenendo conto delle diverse disposizioni della delibera rimessa in termini per il 2023. Dal ricalcolo, possono emergere tre situazioni diverse:
- IMU ricalcolata maggiore dell’IMU già versata entro il 18 dicembre 2023. In questo caso, la differenza è a debito per il contribuente e deve essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 29 febbraio 2024.
- IMU ricalcolata uguale all’IMU già versata entro il 18 dicembre 2023. In questo caso, il contribuente non deve fare nulla per l’imposta dovuta per il 2023. Passerà direttamente alla prossima scadenza (16 giugno 2024) per l’acconto per il 2024.
- IMU ricalcolata inferiore all’IMU già versata. In tal caso, la differenza è a favore del contribuente, che può richiedere il rimborso al comune secondo le regole ordinarie.
Ciascun comune può prevedere modalità diverse per presentare la richiesta di rimborso per cui, nel caso ci si trovi in questa situazione, è bene mettersi in contatto con l’ente o consultare il suo sito internet per conoscere le procedure stabilite.
Sempre più comuni prevedono nei loro siti internet un’area riservata per i propri cittadini, accessibile tramite SPID o CIE, dal quale poter espletare molte pratiche, tra cui quella di invio della richiesta di rimborso delle imposte pagate in eccesso.
Si tratta di una preziosa alternativa da sfruttare, quando è possibile, in quanto consente di risparmiare sia tempo, evitando di presentarsi di persona agli uffici, che risorse, grazie alla dematerializzazione della richiesta. L’utilizzo di appositi form rende spesso più chiara la compilazione e riduce la possibilità di errore.
Infine, in alcuni casi, la possibilità di presentazione on-line è prevista anche per i professionisti che assistono i contribuenti, dietro apposita delega.