Il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è lo strumento realizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che nei prossimi mesi dovrà essere adottato dalle imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, con tempistiche di applicazione dei nuovi obblighi scaglionate a seconda della tipologia e delle dimensioni dell’impresa.

La data di piena applicabilità del nuovo sistema è ormai molto vicina: le prime imprese obbligate all’uso del RENTRI dovranno partire con le iscrizioni al sistema il 15 dicembre 2024.

L’obiettivo è documentare la tracciabilità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in modalità interamente digitale, rendendo le procedure e gli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti più efficienti e conformi alle normative ambientali europee: il Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e il Registro cronologico di carico e scarico saranno gestiti digitalmente, non più su carta.

Un tentativo precedente era stato condotto con l’istituzione nel 2009 del SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che aveva le stesse finalità di superamento del sistema cartaceo di gestione della tracciabilità dei rifiuti ma che non ha mai prodotto gli effetti desiderati, venendo di fatto abolito nel 2019.

È importante quindi familiarizzare da subito con il nuovo sistema e formarsi adeguatamente all’utilizzo del RENTRI.

La normativa di riferimento

Il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006, e sue successive modifiche come da D.Lgs. n. 116/2020 e D. Lgs. 213/2022, n. 213) istituisce all’art. 188-bis il RENTRI e i suoi principi generali, rinviando ad ulteriori decreti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per disciplinare nel dettaglio il funzionamento del sistema di tracciabilità.

Il regolamento, adottato con Decreto ministeriale n. 59/2023 è entrato in vigore il 15 giugno 2023 ma la sua applicazione avverrà, con modalità dilazionate nel tempo, a partire dal 15/12/2024. In questo regolamento vengono definiti:

  • modelli e formati del Registro di carico e scarico e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR), comprese le modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;
    • iscrizione al Rentri;
    • funzionamento del Rentri, comprese le modalità di trasmissione dei dati relativi a registri e formulari;
    • modalità di condivisione dei dati con ISPRA per l’inserimento nel Catasto rifiuti; coordinamento tra comunicazione MUD e dati trasmessi al Rentri, con la previsione di una precompilazione automatica del MUD;
    • interoperabilità per acquisizione dati trasporti transfrontalieri;
    • modalità di supporto dell’Albo;
    • accesso al Rentri da parte degli organi di controllo;
    • verifica ed invio della comunicazione dell’avvio a recupero/smaltimento e responsabilità degli intermediari.

Gli altri riferimenti normativi sono:

  • Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente n.97/2023, che precisa i tempi di avvio dei nuovi obblighi da parte dei soggetti coinvolti (iscrizione al RENTRI e altre scadenze in tabella);
  • Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente n.143/2023, che indica:
    •  le istruzioni per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;le modalità operative per trasmettere i dati al RENTRI e i requisiti informativi per garantire l’interoperabilità tra il RENTRI e i sistemi gestionali in uso nelle imprese;
    • le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto, a disposizione degli operatori per assolvere gli adempimenti previsti per gli operatori del settore;
  • Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambienten.251/2023, che precisa le modalità di compilazione delle nuove versioni del Registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR);

Chi e da quando sarà obbligato a iscriversi al RENTRI?

A partire dal 15 dicembre 2024, a seconda della tipologia e dimensione dell’impresa e della natura del rifiuto prodotto, il decreto direttoriale n. 59/2023 precisa in una tabella le scadenze per l’iscrizione e la piena applicabilità del RENTRI.

In sintesi:

Chi è obbligato a iscriversiDa quando ed entro
Enti o impresi produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendentiDal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
Enti o imprese che si occupano di raccolta, trasporto, intermediazione, trattamento e smaltimento rifiuti (senza tener conto del n. dipendenti)Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e fino a 50Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati con meno di 10 dipendentiDal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

Come ci si iscrive al RENTRI?

Si dovrà accedere all’Area operatori del sito https://www.rentri.gov.it/area-operatori utilizzando le credenziali associate alla propria identità digitale tramite:

SPID per persona fisica (sarà necessario essere in possesso dei poteri per rappresentare l’impresa oppure dell’incarico ad operare per conto dell’impresa, dell’ente o dell’organizzazione);

SPID per persona giuridica;

Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Carta di Identità Elettronica (CIE).

Non solo Testo Unico ambientale ma anche Codice dell’amministrazione digitale

La digitalizzazione della documentazione che testimonia la tracciabilità dei rifiuti dovrà quindi rispettare le norme del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e Linee guida AgID su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: trattandosi di documenti nativi digitali, sarà necessario l’utilizzo della firma digitale e, sia per il Registro di carico e scarico che per il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) sarà obbligatorio dotarsi di un sistema di conservazione a norma, in modo da garantire quelle caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici.

Scritture ambientali: entrata in vigore dei nuovi modelli e obbligo di emissione in digitale

A prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI da parte delle imprese, l’utilizzo dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e del FIR sarà obbligatorio dal 13 febbraio 2025.

  • Fino al 12 febbraio 2025 la tenuta del Registro cronologico di carico e scarico sarà ancora in formato cartaceo e varranno ancora i modelli e le regole previste dal DM 148/1998, con obbligo di vidimazione presso le Camere Commercio.

Dal 13 febbraio 2025 sarà necessario utilizzare la nuova modulistica (ex art. 4 del Decreto 59/2023).

Il passaggio dal formato cartaceo al formato digitale del registro sarà strutturato per fasi e, nel dettaglio:

  • per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025: a partire dal 13 febbraio 2025;
  • per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 15 agosto 2025: dalla data di iscrizione;
  • per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre e il 13 febbraio 2026: dalla data di iscrizione.

Dal 13 febbraio 2026 il FIR dovrà essere emesso in formato digitale e firmato digitalmente per tutti gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI. Sarà comunque possibile anticipare il passaggio ai modelli in digitale anche prima delle scadenze, previa iscrizione al RENTRI.

Quali sono gli impatti per le imprese e gli operatori di settore?

Le imprese che utilizzano software di gestione per la tracciabilità dei rifiuti dovranno assicurarsi che il sistema colloqui con il sistema RENTRI e che siano integrati servizi di firma digitale e conservazione digitale a norma.

Le imprese che invece non hanno ancora adottato dei sistemi gestionali potranno utilizzare direttamente le funzionalità messe a disposizione dal portale RENTRI.

Le soluzioni InfoCert

InfoCert offre un supporto completo a imprese, professionisti e privati con una gamma completa di prodotti dedicati al mondo digitale, utili anche nel processo di digitalizzazione della documentazione sulla tracciabilità dei rifiuti previsto dal sistema RENTRI.

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  • Conservazione digitale: i servizi Safe LTA e LegalDoc di InfoCert consentono di governare tutto il ciclo conservazione dei documenti informatici, in totale rispetto della conformità normativa e offrendo soluzioni tecnologiche con i massimi standard di qualità e sicurezza, soprattutto in relazione alla protezione dei dati personali e alla leggibilità a lungo termine dei documenti.

Riferimenti utili

https://www.rentri.gov.it/