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Dal 1° ottobre 2020, vige l’obbligo di utilizzo della versione elettronica del cosiddetto Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) per il trasporto sul territorio nazionale della benzina e del gasolio usati come carburante ed assoggettati all’aliquota di accisa normale.

Il DAS è un atto che deve essere presentato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ogni volta che vengono immessi nel territorio nazionale prodotti soggetti al pagamento dell’accisa o di altre imposte indirette; accompagna la merce trasportata e bisogna mostrarlo alle autorità competenti durante un eventuale controllo.

La versione elettronica del documento (eDAS), soggetto a obbligo di trasmissione telematica per la movimentazione di benzina e del gasolio usato come carburante, va sottoscritta utilizzando una firma elettronica qualificata rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari accreditato da AgID, tra cui InfoCert.

L’obbligo del DAS elettronico dal 1° ottobre 2020

L’obbligo che ha introdotto l’utilizzo del DAS elettronico dal 1° ottobre 2020 è stato stabilito dal combinato disposto dell’articolo 11 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e dell’articolo 130 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tra i documenti diffusi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che danno attuazione al disposto:

  • la circolare  n° 36/2020 – “Obbligo di utilizzo dell’eDAS. Chiarimenti operativi”
  • la circolare n° 34/2020 – “Entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo di eDAS su benzina e gasolio usato come carburante ex art. 11 del d.l. n. 124/2019. Adempimenti”.

Dunque, da ottobre 2020 il trasporto di benzina e gasolio da utilizzare come carburante assoggettato ad accisa va effettuato con la scorta dell’eDAS.

Il destinatario della norma è lo speditore, o comunque qualunque esercente estragga benzina o gasolio destinato all’utilizzo su indicato. Questi dovrebbero avere già adeguato i propri sistemi elettronici alle nuove disposizioni fissate e averne dato comunicazione all’Ufficio delle dogane competente territorialmente rispetto alla sede della propria attività.

Tra i soggetti interessati dalla norma vi è anche l’autotrasportatore, i cui obblighi sono elencati nell’articolo 8 della DD n. 138764/2020:

  • stabilisce un colloquio telematico con il sistema elettronico dello speditore;
  • ha l’obbligo di esibire l’eDAS ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo e di custodire la copia stampata dell’eDAS ricevuta dallo speditore;
  • in caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata dell’eDAS, prima della prosecuzione del viaggio, deve munirsi di altra copia stampata;
  • in caso di superamento della durata prevista per il trasporto, è tenuto ad informare lo speditore per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 7, comma 2;
  • è tenuto a comunicare allo speditore qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante la destinazione, il mezzo ed il vettore.

In caso di variazioni dell’incaricato del trasporto, la copia stampata dell’eDAS è consegnata dal precedente incaricato al nuovo.

Posto quindi che al trasportatore verrà comunque consegnata una copia stampata dell’eDAS, cambia il metodo di comunicazione degli adempimenti suddetti.

La già citata circolare n° 36/2020, al punto 13, chiarisce che il colloquio telematico dell’incaricato del trasporto con il sistema dello speditore consiste in uno scambio di messaggi da effettuare in caso di:

  • cambio di destinazione;
  • rientro della partita intera;
  • rientro di parte del prodotto.

In questi casi il trasportatore non potrà più annotare le variazioni sul documento cartaceo, ma dovrà utilizzare un’applicazione web resa disponibile dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o propri applicativi interoperabili con il sistema dell’Agenzia.

La necessità della Firma Elettronica Qualificata per adempire all’obbligo

Per quanto riguarda la sottoscrizione con firma elettronica qualificata dell’eDAS, la su citata circolare n° 36 dà alcune indicazioni in merito a chi può sottoscrivere il documento:

L’eDAS può essere emesso esclusivamente a firma dello speditore o dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi dell’art. 2, comma 5, della determinazione. Tale soggetto può essere un dipendente dello speditore. La relativa procura scritta all’invio dell’e-DAS è preventivamente consegnata all’UD territorialmente competente sul deposito per l’effettuazione dei controlli di competenza sul soggetto delegato.

Indicazioni di tipo tecnico sul tipo di firma elettronica da applicare sono invece contenute nel Manuale Utente del “Servizio acquisizione informazioni interoperabilità”, Movimentazioni DAS.

In particolare, al punto 2.3, Modalità di firma dei messaggi XML, viene specificato che:

I certificati di firma sono rilasciati dai certificatori accreditati secondo quanto definito nella Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009. La deliberazione prescrive (art. 21, comma 16) che “Ai sensi del comma 8, sono altresì riconosciuti il formato di busta crittografica e di firma descritti nei documenti ETSI TS 101 903 – XAdES (versione 1.4.1) e ETSI TS 102 904 (versione 1.1.1).”.

L’art. 9 della Deliberazione prescrive che “L’elemento KeyInfo, opzionale nella specifica RFC 3275, deve essere sempre presente nella busta crittografica.”. La specifica ETSI TS 101 903 prescrive che possa essere usato l’elemento KeyInfo ovvero il SigningCertificate. Visto quanto disposto al sopra citato art. 21 della deliberazione, considerata l’esigenza di salvaguardare la validità delle firme XML generate con strumenti forniti da certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione, si chiarisce che, fermo restando il rispetto della citata specifica ETSI, l’assenza dell’elemento KeyInfo non ha come conseguenza l’invalidità della firma XAdES.

Delle tre tipologie di firma XML citate nella deliberazione è necessario che il client di firma generi firme digitali di tipo XAdES-BES enveloped. Il messaggio xml trasferito come byte deve essere firmato con XML Digital Signature e deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

La firma XML è di tipo Enveloped dove l’elemento caratterizzante la firma digitale ds:Signature sarà posto come ultimo elemento della radice della struttura XML. Tale documento viene firmato digitalmente tramite l’utilizzo di chiavi e relativo certificato di firma a disposizione dell’operatore.

uso obbligatorio dell’attributo Id per i tag <ds:Signature> e <ds:SignatureValue>

Per il certificato di firma digitale occorre avvalersi di un Prestatore di servizi fiduciari indicato da lista AGID ed europea, presente ai seguenti link.