Il domicilio digitale rappresenta uno strumento fondamentale per garantire trasparenza, certezza giuridica e tracciabilità nelle comunicazioni tra professionisti, cittadini e Pubblica Amministrazione.
Su questo tema, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato in data 12 settembre 2025 il Pronto Ordini n. 91/2025, un documento che rafforza un principio già consolidato ma non sempre applicato in modo uniforme: l’obbligo per gli Ordini territoriali di trasmettere all’INI-PEC anche gli indirizzi di domicilio digitale degli iscritti all’Elenco Speciale.
Il provvedimento nasce da un quesito posto dall’Ordine di Napoli e fornisce un chiarimento ufficiale che elimina ogni dubbio interpretativo sulla portata applicativa della normativa vigente.
Domicilio digitale: PEC e obblighi normativi
L’obbligo di dotarsi di un indirizzo digitale valido per tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi trova il suo fondamento normativo nell’articolo 16, comma 7 del Decreto Legge n. 185/2008.
Questa disposizione prescrive che i professionisti devono comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, che l’Ordine è poi tenuto a trasmettere al registro nazionale INI-PEC. L’attivazione della PEC diventa quindi un adempimento obbligatorio per tutti gli iscritti agli albi, senza eccezione alcuna.
La norma mira a garantire che ogni professionista sia raggiungibile attraverso un canale di comunicazione certificato, sicuro e giuridicamente valido, favorendo al contempo la digitalizzazione dei rapporti professionali e istituzionali.
Elenco Speciale CNDCEC e domicilio digitale: obblighi di comunicazione
L’Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è disciplinato dall’articolo 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 e raccoglie i professionisti che, pur essendo in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo, si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’ordinamento professionale.
Tali soggetti, pur figurando in un elenco separato rispetto all’albo ordinario, sono comunque tenuti al rispetto degli obblighi professionali e deontologici previsti dalla normativa di settore. Tra questi obblighi rientra anche quello di dotarsi di un domicilio digitale e di comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza.
La disciplina dell’Elenco Speciale risponde all’esigenza di mantenere un collegamento formale con l’Ordine professionale anche per quei soggetti che, pur non potendo esercitare pienamente l’attività, conservano la qualifica professionale e devono quindi osservare gli stessi doveri di trasparenza e reperibilità degli altri iscritti.
PEC: domicilio digitale ed indicazioni del PO 91/2025 per la trasmissione all’INI-PEC
Il Pronto Ordini n. 91/2025 pubblicato dal CNDCEC chiarisce in maniera inequivocabile che gli Ordini territoriali devono trasmettere all’INI-PEC anche gli indirizzi PEC degli iscritti all’Elenco Speciale, applicando lo stesso criterio adottato per i professionisti ordinari.
Il Consiglio Nazionale ha richiamato a sostegno di questa posizione una FAQ pubblicata sul portale INI-PEC, che ribadisce come l’indirizzo comunicato all’Ordine debba essere obbligatoriamente inserito nel registro nazionale.
Inoltre, il documento ricorda che già con il PO 152/2010 era stato affermato l’obbligo per gli appartenenti all’Elenco Speciale di comunicare il proprio domicilio digitale. Il nuovo provvedimento non introduce quindi nuove disposizioni, ma conferma e rafforza orientamenti già assunti in precedenza, eliminando residui dubbi interpretativi e sottolineando la necessità di un’applicazione uniforme della disciplina su tutto il territorio nazionale.
Le implicazioni operative per gli Ordini territoriali
Il chiarimento fornito dal CNDCEC ha conseguenze operative dirette per gli Ordini territoriali, che hanno la responsabilità di alimentare correttamente l’indice pubblico dei domicili digitali.
La mancata trasmissione degli indirizzi PEC degli iscritti all’Elenco Speciale può comportare irregolarità e conseguenze operative, considerato che il registro nazionale costituisce lo strumento ufficiale per la consultazione dei domicili digitali dei professionisti. Infatti, è possibile verificare una PEC attraverso il portale dedicato, che garantisce la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni.
Gli Ordini devono quindi assicurarsi che tutti gli iscritti, compresi quelli dell’Elenco Speciale, abbiano comunicato il proprio indirizzo certificato e che questo sia stato correttamente trasmesso all’INI-PEC. Questo adempimento è fondamentale per garantire la piena operatività del sistema e per consentire a tutti i soggetti interessati di accedere in modo semplice e sicuro ai recapiti digitali dei professionisti.
INAD: domicilio digitale di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni
Nel contesto della digitalizzazione delle comunicazioni professionali, è importante ricordare che il sistema dei domicili digitali si articola su più livelli: accanto all’INI-PEC per i professionisti, opera l’INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali), registro unificato per cittadini, imprese e pubblica amministrazione.
L’INAD permette una gestione centralizzata delle comunicazioni certificate e favorisce l’interoperabilità tra i diversi sistemi, completando il quadro normativo in materia di recapiti digitali.
Per tutti i soggetti coinvolti nel sistema del domicilio digitale – dai professionisti (attivi o iscritti all’Elenco Speciale) ai cittadini privati – la scelta di una soluzione PEC affidabile e performante è fondamentale. Non si tratta di un dettaglio secondario, ma di una decisione strategica che incide direttamente sull’efficienza operativa e sulla sicurezza delle comunicazioni.
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FAQ – Domicilio digitale: obbligo di comunicazione all’INI-PEC per iscritti Elenco Speciale CNDCEC
1. Cos’è il domicilio digitale?
È l’indirizzo PEC che garantisce comunicazioni sicure, tracciabili e giuridicamente valide tra professionisti, cittadini e PA.
2. Chi deve comunicare il domicilio digitale all’INI-PEC?
Tutti i professionisti iscritti agli albi o all’Elenco Speciale, senza eccezioni.
3. Cosa chiarisce il PO 91/2025 del CNDCEC?
Che anche gli iscritti all’Elenco Speciale devono trasmettere il loro indirizzo PEC all’INI-PEC, come i professionisti ordinari.
4. Quali rischi comporta la mancata trasmissione della PEC?
Irregolarità operative e impossibilità di consultare correttamente i domicili digitali dei professionisti.
5. Come ottimizzare la gestione della PEC?
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