PEC, notifiche di pagamento e nuove regole su aggio, anatocismo e rateizzazione per venire incontro ai contribuenti.
Secondo un famoso detto, nella vita le certezze sono due ed una di questa è pagare le tasse. Farlo non sarà particolarmente divertente ma è certamente necessario affinché tutti possiamo beneficiare dei servizi offerti dallo Stato, per quanto più o meno efficienti essi possano essere, dall’istruzione alla tutela e cura della salute, dalle reti di comunicazione all’assistenza ai più deboli, alle garanzie dovute all’anzianità.
Lo strumento utilizzato dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.) per riscuotere i crediti vantati nei confronti dei contribuenti (persone fisiche, ditte individuali o società in genere) è la cartella esattoriale. Attualmente questa viene inviata tramite posta tradizionale, ma dall’1 giugno 2016 sarà recapitata utilizzando la Posta Elettronica Certificata.
La notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento è però solo una delle novità introdotte dalla recente riforma del sistema di riscossione (Decreto Legislativo n° 159 del 24 settembre 2015). Il decreto ha come obbiettivi generali: semplificare e razionalizzare le norme in materia di riscossione e adottare misure che favoriscano l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti. Perciò, oltre ad estendere l’utilizzo della PEC nelle procedure di notifica delle cartelle esattoriali, vengono previste forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose, modificato il calcolo dell’aggio della riscossione, abolito il cosiddetto anatocismo. Vediamo queste novità una per una.
CARTELLA ESATTORIALE VIA PEC
Quella riguardante la posta elettronica certificata è probabilmente la più innovativa tra le norme introdotte dal decreto. Ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi riceveranno le notifiche di pagamento esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). La ricezione delle notifiche tramite PEC resta invece facoltativa per i privati cittadini titolari di un indirizzo di posta certificata.
Digitalizzare la trasmissione delle cartelle esattoriali aumenterà l’efficienza del processo di notifica, ne ridurrà i costi amministrativi e servirà a render noti gli atti ai contribuenti con maggiore tempestività. Sono poi previste regole e comportamenti specifici da adottare in base ai problemi che potrebbero verificarsi.
- Nel caso in cui un indirizzo PEC risultasse non valido, disattivo o non funzionante, la notifica verrà depositata presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e un avviso sarà pubblicato sul sito web della stessa. Il destinatario ne riceverà notizia tramite raccomandata A/R.
- Nel caso in cui la casella PEC risultasse piena, la società incaricata della riscossione effettuerà un nuovo invio dopo almeno 15 giorni. Se anche il secondo tentativo avesse esito negativo, si procederà come nel caso precedente.
AGGIO, ANATOCISMO E RATEIZZAZIONE
Tra le ulteriori novità a vantaggio dei contribuenti vi è anzitutto una considerevole riduzione dell’aggio (misura fiscale che va ad aggiungersi al totale delle somme che il contribuente è tenuto a pagare per sopperire al rischio di mancato pagamento). Il suo valore attuale è dell’8%, mentre dal 2016 sarà compreso tra l’1% e il 3% per i pagamenti effettuati nei termini previsti. Potrà aumentare fino al 6% solo nel caso in cui siano decorsi i consueti 60 giorni di tempo concessi per il pagamento della cartella esattoriale.
Verrà poi abolito il cosiddetto anatocismo, ovvero il calcolo degli interessi su altri interessi. Questi, per pagamenti oltre le scadenze concesse, non saranno più calcolati sull’intero ammontare della cartella esattoriale, bensì al netto degli interessi precedentemente caricati sulla cartella stessa.
Per quanto riguarda la rateizzazione delle cartelle esattoriali, dal 2016 sarà più semplice richiederla e potrà arrivare fino a 72 rate. Per farne richiesta non sarà necessario mettere in atto particolari procedimenti o presentare specifici documenti e certificazioni. Un contribuente su cui gravi una situazione economica di particolare indigenza potrà richiederla, anche per una singola cartella, auto-certificando il proprio stato di difficoltà. Questo sarà valido per somme a debito di importi inferiori a 50.000 euro. In caso di cartelle di importo superiore sarà invece necessario aprire una pratica presso gli uffici dell’Ente di riscossione ed allegare ad essa la documentazione richiesta e necessaria a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Chiaramente l’elenco delle novità apportate dalla nuova normativa non si esaurisce qui. Per prendere visione del testo integrale del decreto seguite il link:
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159
29 ottobre 2015