Nel panorama della fiscalità locale italiana, la tassa di soggiorno occupa un posto di rilievo per chiunque operi nel settore ricettivo: si tratta di un tributo che alcuni Comuni applicano ai turisti in transito sul proprio territorio. Introdotta dall’articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e successivamente modificata dalla L.213/2023, tale tassa non è applicabile da ogni municipalità: la normativa ne riserva infatti l’adozione esclusivamente a talune categorie di enti.

Nello specifico, può essere istituita solamente dai capoluoghi di provincia, dalle unioni di Comuni, dalle isole minori (con l’opzione della tassa di sbarco) e dalle località inserite negli elenchi regionali delle città d’arte o destinazioni turistiche.

All’interno di questo perimetro normativo, spetta poi alla singola amministrazione decidere se avvalersi o meno del tributo. Laddove l’amministrazione scelga di introdurlo, delibera in totale autonomia l’importo, le esenzioni e le modalità di riscossione.

Per questo motivo, gestori di strutture ricettive, titolari di B&B e privati che effettuano affitti brevi devono conoscere con precisione le regole del Comune in cui operano.

Come funziona la tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno — tecnicamente denominata imposta di soggiorno — funziona attraverso un meccanismo indiretto: l’ospite non versa il tributo direttamente al Comune, ma lo corrisponde al gestore della struttura al momento del soggiorno.

È il gestore — hotel, B&B, affittacamere, proprietario di appartamento per affitti brevi — ad avere la responsabilità di calcolare correttamente l’importo, verificare le eventuali esenzioni, riscuoterlo e infine versare le somme accumulate al Comune di riferimento.

Il gestore è a tutti gli effetti un responsabile d’imposta: in base alla normativa vigente e alla più recente giurisprudenza, il rapporto che lo lega all’ente locale è di natura esclusivamente tributaria. Questo significa che è considerato un debitore in proprio verso il Comune: deve versare le somme dovute anche nel caso in cui l’ospite si rifiuti di pagarle, salvo poi esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo.

In caso di mancato pagamento da parte dell’ospite, alcuni Comuni prevedono la compilazione di un apposito modulo da parte del gestore.

Perché si paga la tassa di soggiorno in albergo

La tassa di soggiorno si paga non solo in albergo, ma in tutte le strutture ricettive — alberghiere ed extralberghiere — presenti nei Comuni che hanno deliberato l’istituzione del tributo.

Il suo scopo è essenzialmente quello di finanziare interventi di tutela e valorizzazione del territorio: recupero e manutenzione di beni culturali e ambientali, servizi pubblici connessi al turismo, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Una quota dei proventi può essere destinata anche alla promozione turistica locale.

In sostanza, chi beneficia dei servizi e delle risorse di un Comune turistico contribuisce — attraverso questa imposta —alla loro conservazione e al loro potenziamento.

Chi è obbligato a pagare la tassa di soggiorno

L’imposta di soggiorno è a carico dei turisti non residenti nel Comune che pernottano nelle strutture ricettive del territorio. L’obbligo riguarda ospiti di:

  • strutture alberghiere (hotel di ogni categoria, residence, residenze turistico-alberghiere);
  • strutture extralberghiere (B&B, affittacamere, case per ferie, ostelli, agriturismi);
  • appartamenti e immobili destinati agli affitti brevi per finalità turistiche;
  • campeggi e villaggi turistici.

Chi è esente dall’imposta di soggiorno

Poiché la normativa rimette ampia autonomia ai Comuni, le esenzioni variano da territorio a territorio. Quelle più diffuse riguardano:

  • minori: generalmente fino a 10 anni, ma in diversi Comuni il limite sale a 12, 14 o addirittura 18 anni;
  • pazienti in cura: chi soggiorna per sottoporsi a cure mediche, ricoveri o terapie riabilitative, insieme a un accompagnatore (di norma uno per adulto, o entrambi i genitori se il paziente è minore);
  • persone con disabilità e i rispettivi accompagnatori, previa presentazione di idonea documentazione;
  • forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile in servizio;
  • autisti di pullman e guide turistiche regolarmente abilitate, nell’ambito di viaggi organizzati;
  • residenti nel Comune: chi ha la dimora abituale nel territorio è sempre escluso dal tributo.

Quando un ospite ha diritto all’esenzione, il gestore è tenuto a raccogliere e conservare la relativa documentazione o autocertificazione per eventuali verifiche dell’ente impositore.

Come si calcola l’imposta di soggiorno

L’importo della tassa di soggiorno viene determinato moltiplicando il numero degli ospiti per il numero di notti di pernottamento e per la tariffa stabilita dal Comune.

Le tariffe variano, oltre che da Comune a Comune, anche in funzione della tipologia di struttura e della categoria (stelle, livello di servizio). L’importo dovuto può dipendere anche dal periodo dell’anno nel quale si effettua il soggiorno.

L’importo massimo per ogni persona e per ciascun giorno di soggiorno, è fissato in 5 euro per la generalità dei Comuni. Tuttavia, questo limite può arrivare a 10 euro nel caso dei Comuni capoluogo di provincia che registrano presenze turistiche in misura venti volte superiore al numero di residenti, nonché nelle strutture ricettive situate a Roma Capitale.

Nella quasi totalità dei casi, il tributo non si applica all’intera durata della permanenza: ciascun Comune fissa un tetto massimo di notti consecutive imponibili, che oscilla generalmente tra le 5 e le 14. Per i soggiorni in affitti brevi il limite può arrivare fino a 30 notti. Le notti che eccedono tale soglia non sono soggette a tassazione.

Esempio pratico — Roma, hotel 3 stelle:

Un nucleo di 2 adulti soggiorna per 12 notti. La tariffa applicabile è 6,00 € a notte per persona. Il tetto massimo a Roma è di 10 notti.

Il calcolo sarà: 2 ospiti × 10 notti × 6,00 € = 120,00 € di imposta totale. Le 2 notti eccedenti non vengono conteggiate.

Quando deve essere pagata la tassa di soggiorno

Il turista corrisponde la tassa di soggiorno direttamente al gestore della struttura, non al Comune.

Il momento in cui avviene il pagamento può variare a seconda delle norme comunali e del tipo di struttura. La tassa può essere applicata già al momento della prenotazione, oppure può essere richiesta all’arrivo nella struttura ricettiva o, in alternativa, al momento del checkout.

Quando e come il gestore versa la tassa ai Comuni

Sebbene la prassi più diffusa preveda adempimenti a cadenza trimestrale, da effettuarsi entro il 15 del mese successivo alla chiusura di ogni periodo, il calendario fiscale non è uniforme su tutto il territorio nazionale. Nella maggior parte dei casi, le scadenze da tenere a mente sono:

  • 15 aprile per il trimestre gennaio–marzo;
  • 15 luglio per il trimestre aprile–giugno;
  • 15 ottobre per il trimestre luglio–settembre;
  • 15 gennaio per il trimestre ottobre–dicembre.

Tuttavia, alcuni Comuni stabiliscono regole diverse. Ad esempio, il comune di Firenze richiede dei versamenti mensili, mentre quello di Rimini stabilisce non solo il versamento mensile, ma anche la scadenza al giorno 16 (anziché 15) del mese successivo.

L’intera procedura viene gestita digitalmente tramite il portale Tourist Tax dell’ente di riferimento, al quale si accede tramite SPID, CIE o CNS.

Imposta soggiorno: come gestire la dichiarazione annuale

Sul piano delle dichiarazioni fiscali, il gestore — in qualità di responsabile d’imposta e debitore in proprio verso il Comune — è tenuto a presentare la dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo, indicando gli importi complessivi incassati e versati al Comune nel corso dell’anno.

L’obbligo di presentare il Modello 21 al Comune è invece venuto meno a seguito dell’ordinanza n. 1527 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 23 gennaio 2026: poiché il gestore non è più qualificato come agente contabile ma come responsabile d’imposta, non sussiste più il presupposto per la resa del conto giudiziale.

Gli adempimenti si semplificano quindi in un unico canale: la dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate.

Tassa soggiorno: la gestione tramite piattaforme online

Chi utilizza piattaforme di prenotazione online deve prestare attenzione alle regole specifiche di ciascuna.

Airbnb Italia opera come sostituto d’imposta per un numero limitato di Comuni: in questi casi la piattaforma riscuote e versa automaticamente la tassa di soggiorno.

Per tutti gli altri Comuni, invece, l’onere di riscossione e versamento ricade sull’host.

In entrambi i casi, la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate è a carico di Airbnb Italia. Tuttavia gli host sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno se offrono soggiorni a breve termine anche direttamente o tramite altri canali fuori piattaforma.

Nel caso di Booking, invece, è sempre il gestore a dover effettuare sia il versamento dell’imposta di soggiorno al Comune, che la presentazione della dichiarazione all’AdE.

La piattaforma offre però due opzioni nella gestione del tributo. La prima prevede di includere l’importo della tassa di soggiorno nel prezzo pubblicato sull’annuncio: in questo caso Booking riscuote il totale dall’ospite e lo riversa al gestore, al netto delle proprie commissioni. La seconda opzione è di non includere la tassa nel prezzo della camera, indicando esplicitamente che sarà riscossa in loco.

HomeToGo funziona in modo analogo a Booking per quanto riguarda la responsabilità del versamento, che rimane in capo all’host. A differenza di Booking, però, l’importo della tassa di soggiorno non è incluso nel prezzo indicato sulla piattaforma: il gestore deve comunicare separatamente all’ospite l’esistenza del tributo e riscuoterlo autonomamente.

Tassa di sbarco: l’eccezione per le isole minori

I Comuni delle isole minori possono sostituire la tassa di soggiorno con la tassa di sbarco, dovuta da ogni turista che accede all’isola.

La tassa di sbarco viene incorporata direttamente nel prezzo dei biglietti delle compagnie navali abilitate ai collegamenti di linea verso l’isola. È dovuta anche da chi fornisce, a fini commerciali, un servizio di trasporto privato — con obbligo di versamento secondo le stesse modalità previste per la tassa di soggiorno.

Sono esenti dalla tassa di sbarco i residenti, e normalmente, chi lavora stabilmente sull’isola e i familiari a loro equiparati.

In presenza di tassa di sbarco, il gestore della struttura ricettiva non è tenuto a versare anche l’imposta di soggiorno.

Sanzioni e inadempimenti: dal versamento alla dichiarazione

Il regime sanzionatorio per l’imposta di soggiorno distingue nettamente tra la violazione degli obblighi di pagamento e quella degli obblighi dichiarativi.

In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. A seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione base è stata rimodulata dal 30% al 25% dell’importo non versato, con riduzioni previste per i pagamenti effettuati entro i primi 90 giorni dalla scadenza.

Tale sanzione può essere ridotta attraverso l’istituto del ravvedimento operoso in caso di ritardi contenuti.

Per quanto concerne l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria varia dal 100% al 200% dell’importo dovuto (art.180, c.3, D.L.34/2020).

È importante sottolineare che, grazie alla riforma del 2020, la condotta del gestore che omette il versamento è stata depenalizzata, passando dal reato di peculato a mero illecito amministrativo, purché i fatti siano successivi all’entrata in vigore della norma.

Infine, per violazioni di carattere regolamentare (come la mancata conservazione delle ricevute), i Comuni possono applicare sanzioni amministrative pecuniarie variabili.

FAQ – Tassa di soggiorno: come si calcola, esenzioni e sanzioni

1. Quali Comuni possono applicare l’imposta di soggiorno?

La legge riserva la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai capoluoghi di provincia, alle unioni di Comuni, alle isole minori e alle località inserite negli elenchi regionali come città d’arte o destinazioni turistiche. Ogni ente decide poi in autonomia se e come istituirla.

2. Chi è obbligato a pagare la tassa di soggiorno?

Il tributo è a carico del turista, ma è il gestore della struttura — hotel, B&B, affittacamere, privato che effettua affitti brevi — a dover riscuotere l’importo, calcolarlo correttamente e versarlo al Comune.

3. Come si calcola la tassa di soggiorno?

L’importo si ottiene moltiplicando il numero degli ospiti per le notti di soggiorno e per la tariffa stabilita dal Comune. La maggior parte dei Comuni prevede un tetto massimo di notti imponibili, generalmente tra 5 e 14, oltre le quali il tributo non si applica.

4. Chi è esente dalla tassa di soggiorno?

Le esenzioni variano da Comune a Comune, ma le categorie più comuni includono i minori fino a 10-18 anni, le persone con disabilità e i loro accompagnatori, i pazienti in cura presso strutture sanitarie locali, le forze dell’ordine in servizio e i residenti nel Comune.

5. Cosa rischia chi non versa l’imposta o non presenta la dichiarazione?

In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione del 25% dell’importo non versato, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. In caso di omessa o infedele dichiarazione annuale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100% al 200% dell’importo dovuto.