Dar vita ad una Startup Innovativa da oggi è ancora più semplice grazie alla digitalizzazione degli atti e alla firma digitale.

4 anni fa, la Legge n° 221 del 2012 ha convertito in legge il cosiddetto “Decreto Crescita 2.0” (Decreto Legislativo n° 179 del 2012), introducendo nell’ordinamento italiano la definizione di una nuova tipologia di impresa: la Startup Innovativa. Per favorirne la nascita e lo sviluppo, il Governo ha approntato una serie di incentivi e agevolazioni fiscali e, da oggi, anche la procedura necessaria a costituire una Startup Innovativa diventa più rapida e snella, grazie alla Firma Digitale.

START UP INNNOVATIVE IN ITALIA

Startup

L’innovazione non conosce crisi e la produzione di nuove tecnologie è in grado di determinare la crescita e il successo tanto di chi la produce quanto di chi la utilizza. Un’azienda che produce innovazione è un’azienda che guadagna e fa guadagnare, e di questo le Startup sono una prova tangibile. Negli ultimi anni le Startup Innovative hanno infatti dato un fortissimo impulso alla crescita dell’economia italiana e del tasso di occupazione, in particolare di quello giovanile.

Per favorirne la nascita e lo sviluppo il Governo ha previsto una serie di misure e norme comprendenti: la riduzione degli oneri burocratici, la facilitazione nell’accesso al credito tramite Fondo di garanzia e incentivi fiscali per chi investe. Recentemente a questi vantaggi se ne sono aggiunti di nuovi.

FIRMA DIGITALE E START UP INNOVATIVE

smart card, business key e firma remota InfoCert

Il 19 febbraio di quest’anno il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto un nuovo decreto per facilitare la nascita delle Startup Innovative. In base a tale nuovo decreto, è possibile costituire una Startup Innovativa senza recarsi dal notaio grazie alla firma digitale.

Un gruppo di soci che volesse dar vita ad una Startup Innovativa potrà redigere gli atti autonomamente, compilando un modello tipizzato che andrà poi firmato digitalmente, senza che sia necessario rivolgersi a un notaio per l’autenticazione delle sottoscrizioni. Sarà altrimenti possibile avvalersi dell’Ufficio del Registro delle imprese, che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, o ricorrere, come in passato, alla costituzione per atto pubblico tramite notaio. Con un successivo Decreto Direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.

COSA PREVEDE LA NUOVA NORMA

normativa

Grazie a questa nuova semplificazione gli atti necessari alla costituzione delle nuove imprese saranno redatti in forma elettronica e firmati digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori nel caso di società pluripersonale o dall’unico sottoscrittore nel caso di società unipersonale.

L’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, saranno redatti in modalità esclusivamente informatica e sarà necessaria l’impronta digitale di ciascun sottoscrittore (in sua assenza, l’atto non sarà iscrivibile nel Registro Imprese). In caso di atto plurilaterale sarà richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti.

Il procedimento di sottoscrizione dovrà concludersi entro 10 giorni dal momento della prima sottoscrizione. Non è richiesta alcuna autentica delle sottoscrizioni. Nei venti giorni successivi all’ultima sottoscrizione l’atto dovrà essere presentato per l’iscrizione al Registro Imprese, che verificherà la sua conformità al modello standard e la validità delle sottoscrizioni. In caso di esito positivo delle verifiche l’atto verrà prima provvisoriamente iscritto nella sezione ordinaria del Registro Imprese per poi passare a quello speciale.

6 aprile 2016

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