Vediamo cosa cambia per i professionisti con il lancio di INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali). Prima di entrare nel merito dell’argomento, però, è opportuno fare una distinzione preliminare tra domicilio digitale e domicilio professionale.

Per domicilio digitale si intende l’indirizzo elettronico eletto presso PEC (Posta Elettronica Certificata), oppure presso recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento eIDAS. Tale ‘luogo virtuale’ è valido ai fini delle comunicazioni elettroniche con valore giuridico ai sensi del CAD (Codice Amministrazione Digitale art. 1, comma 1, lettera n-ter), motivo per cui è importante avere chiare le dinamiche che regolano PEC e domicilio legale.

Il domicilio professionale è il luogo scelto per svolgere l’attività prevalente come indicato nell’iscrizione all’Albo. In altre parole, il domicilio professionale è lo studio/ufficio dove il professionista svolge in maniera stabile e continuativa le mansioni relative alla propria attività.

In questo articolo ci focalizziamo esclusivamente sul domicilio legale, per capire come si stanno evolvendo la normativa e la pratica alla luce delle ultime novità.

A cosa serve il domicilio digitale?

Il domicilio digitale PEC è uno strumento di semplificazione amministrativa il cui uso comporta diversi vantaggi:

  • Azzera i costi di postalizzazione, come quelli delle raccomandate A/R;
  • Riduce il tempo di invio/ricezione delle comunicazioni legalmente valide;
  • Garantisce la tracciabilità delle notifiche degli atti pubblici;
  • Fornisce elevanti standard di sicurezza nelle comunicazioni.

In sintesi, il domicilio digitale migliora i rapporti istituzionali tra amministrazione e cittadini e tra PA e aziende, assicurando trasparenza, valore e velocità alle comunicazioni.

Che cos’è INAD?

Dal 6 luglio 2023 è attivo e consultabile online l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), istituito dall’art. 6-quater del CAD, per le persone fisiche, i professionisti e gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi/elenchi professionali o nel registro delle imprese.

Riassumendo, questi sono i soggetti che possono avere il domicilio digitale INAD:

  • Persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età;
  • Professionisti che svolgono un’attività lavorativa non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
  • Enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione al registro INI-PEC.

L’indice è liberamente accessibile attraverso la sezione di consultazione del sito e anche i servizi offerti sul portale, come modifiche o cessazione del domicilio digitale, sono gratuiti.

Con l’iscrizione a INAD le comunicazioni ufficiali delle amministrazioni pubbliche avverranno esclusivamente in formato elettronico e con pieno valore legale. Chi non ha eletto la propria PEC, né un recapito certificato qualificato, continuerà a ricevere le comunicazioni in formato cartaceo.

Come si fa l’iscrizione a INAD?

Per attivare il domicilio online su INAD è necessario possedere una casella di posta elettronica certificata. Chi non ce l’ha può scegliere i servizi di un gestore PEC autorizzato, come Legalmail di InfoCert e selezionare il tipo di pacchetto che meglio risponde alle esigenze personali o professionali.

A questo punto non resta che collegarsi al sito www.domiciliodigitale.gov.it e autenticarsi tramite CNS, SPID e CIE: seguendo la procedura guidata in pochi passaggi si registrerà l’indirizzo valido come domicilio digitale.

Cosa succede con l’attivazione di INAD per professionisti?

A fare data dal 6 luglio 2023, sia le persone fisiche che svolgono un’attività professionale non organizzata in albi, ordini, collegi, sia gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC hanno facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale su INAD.

Ma cosa succede ai professionisti iscritti a un albo/ordine, quali ad esempio medici, commercialisti, avvocati, ingegneri e giornalisti? Come specificato meglio sotto, costoro hanno l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo digitale per l’inserimento nell’elenco INI-PEC, istituito presso il MISE. Tale elenco è stato riversato automaticamente in INAD, creando una disparità di trattamento. Da un lato, alle persone fisiche non iscritte in albi o elenchi veniva data facoltà di cancellarsi dal registro INAD, mentre ai professionisti tale facoltà era negata. In sostanza, vigeva un obbligo per i professionisti di mantenere un domicilio digitale INAD relativo anche all’ambito delle comunicazioni estranee alla professione.

Le modifiche alle Linee guida AgID pubblicate in GU n. 192 del 18 agosto 2023 hanno risolto la questione tutelando la libertà delle persone iscritte a INI-PEC. In questo modo, anche i professionisti possono cancellare il proprio indirizzo PEC dal registro dei domicili digitali privati INAD, mantenendo il domicilio ordinario per i rapporti personali e patrimoniali, come prassi per i privati cittadini.

Obblighi di domicilio legale: quali sono i registri pubblici?

Il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater) istituisce 3 elenchi pubblici di libera consultazione per i domicili digitali:

  • INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti): accoglie il domicilio digitale che i soggetti obbligati (professionisti iscritti in albi/ordini professionali o presenti in elenchi pubblici gestiti dallo Stato e soggetti di diritto privato presenti nel registro delle imprese) devono eleggere, comunicare e pubblicare.
  • IPA (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi): l’elenco contiene le PEC e ogni strumento di delivery qualificato, compresi prossimamente i QeRDS (Qualified electronic Registered Delivery Services) delle Amministrazioni Pubbliche. È raggiungibile con la firma digitale, tra le quali si segnala GoSign per la gamma di soluzioni più ampia del settore.
  • INAD (Indice nazionale dei domicili digitali): raccoglie i domicili online delle persone fisiche che hanno compiuto 18 anni, dei professionisti e di enti di diritto privato non presenti negli elenchi INI-PEC o IPA. La norma offre la possibilità, e non l’obbligo, di eleggere il proprio domicilio digitale. L’unico obbligo è in capo alla PA che deve utilizzare il domicilio digitale presente in INAD nel caso il cittadino lo abbia eletto.