L’AUTOFATTURA È CHIAMATA IN CAUSA ANCHE NELL’AMBITO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

In un nostro precedente articolo su come evitare sanzioni nell’ambito della fatturazione elettronica B2B ci siamo imbattuti in una casistica riguardante l’autofattura. Oggi approfondiamo questo specifico tema e vediamo quando e come si applica nel processo di fatturazione elettronica B2B.

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Anzitutto, spieghiamo che cos’è una autofattura. Come suggerisce il nome, si tratta di una fattura che non viene emessa dal prestatore di un servizio o fornitore di un bene (come normalmente avviene) bensì dal cessionario o committente verso sé stesso. In altre parole l’autofattura rappresenta un’eccezione che prevede che sia chi deve ricevere il pagamento ad emettere la fattura.

Esistono una serie di casi particolari in cui il cessionario o committente ha l’obbligo di emettere autofattura, provvedendo anche a liquidare l’IVA al posto del soggetto prestatore. Tra questi:

  • la cosiddetta autofattura denuncia (su cui torniamo tra poco), da emettere in caso di mancata ricezione della fattura o in caso di ricezione di fattura indicante un importo inferiore al reale;
  • l’autoconsumo, ovvero l’acquisto di beni destinati all’uso personale, familiare o comunque per scopi non riguardanti l’attività economica svolta dal soggetto passivo IVA;
  • la regolarizzazione in caso di sforamento del plafond IVA da parte di un esportatore abituale[1];
  • gli acquisti effettuati da agricoltori, in quanto esonerati dall’obbligo di fatturazione;
  • le provvigioni corrisposte da agenzie organizzatrici alle agenzie di viaggi che intervengono in qualità di intermediari;
  • la cessione gratuita di beni a titolo di omaggio.

Le autofatture vanno emesse utilizzando il codice identificativo TD01 ma fanno eccezione quelle emesse da soggetti passivi per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore, per le quali invece andrà utilizzato il codice identificativo TD20.

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AUTOFATTURA E FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

L’autofattura è chiamata in causa anche nell’ambito della fatturazione elettronica B2B, obbligatoria da gennaio 2019 per tutte le transazioni commerciali tra imprese private. Le disposizioni in materia di Fattura Elettronica disciplinano soltanto la fattispecie dell’autofattura denuncia.

Per cui, se un cessionario/committente dovesse riceve una fattura elettronica irregolare o non dovesse riceverla affatto entro 4 mesi dal momento di effettuazione di un’operazione rilevante ai fini IVA, dovrà provvedere all’emissione della stessa come autofattura (utilizzando il codice di tipo documento TD20) ed effettuare il versamento autonomo dell’IVA (col modello F24 indicando il codice tributo 9399, introdotto con la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 69/E del 24 maggio 2000) entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei 4 mesi suddetti.

In caso contrario, il cessionario è punito, salva la responsabilità del cedente/commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

In questa fase informarsi sull’obbligo di autofattura è importante perché è probabilmente ancora alto il numero di imprese che continua ad emettere fatture in formato analogico o anche in PDF (fatture di cortesia che non hanno alcun valore giuridico), rinviando la trasmissione delle fatture elettroniche a norma di legge a un momento successivo. Per il primo semestre del 2019 è infatti stato fissato un periodo di tolleranza che prevede:

  • l’inapplicabilità delle sanzioni, nella ipotesi in cui la fattura elettronica sia trasmessa al SdI entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto,
  • l’applicazione delle sanzioni con una riduzione dell’80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

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UN’OSSERVAZIONE E UN CONSIGLIO UTILE

In un articolo di Agenda Digitale su questo stesso tema, il dottore commercialista Salvatore De Benedictis osservava come in questi casi, dal momento che l’autofattura va contabilizzata col meccanismo dell’inversione contabile «neutralizzando l’IVA a debito (nel registro vendite) con l’IVA a credito (nel registro IVA acquisti)», il cessionario/committente si trovi a pagare due volte l’IVA: «la prima volta al cedente, la seconda volta all’Erario. Quindi, paga due volte e detrae una volta, salvo il diritto di ripetizione nei confronti del cedente inadempiente».

De Benedictis fa anche notare che, vedendo avvicinarsi la scadenza utile a rimediare a un mancato invio di fattura elettronica, il cessionario potrebbe emettere l’autofattura prima che per il cedente sia scaduto il termine per la emissione della fattura elettronica previsto dalla normativa transitoria valida per il primo semestre del 2019.

Tenendo conto di quanto detto fin qui, il consiglio che ne deriva è quindi quello di cercare di evitare di pagare l’IVA ai fornitori senza essere in possesso della fattura elettronica e di cercare piuttosto di contattare il fornitore per assicurarsi che adempirà all’invio della fattura elettronica prima di emettere un’autofattura, avendo chiari i termini entro cui il fornitore può emettere la fattura senza incorrere in sanzioni.

10 aprile 2019

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[1] Si definisce esportatore abituale un soggetto/impresa che lavora prevalentemente con clienti esteri e a cui è data facoltà di acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA ai fornitori, nell’ambito di un plafond costituito nell’anno solare precedente. Il superamento del limite massimo di plafond disponibile costituisce una violazione tributaria da regolarizzare tramite autofattura.