A decorrere dal 27 settembre 2026, il Codice del consumo sarà oggetto di una serie di revisioni volte ad introdurre nuovi divieti sulle dichiarazioni ambientali e regole più stringenti contro il greenwashing.
Il D.Lgs. 30/2026 segna una svolta cruciale per l’intero ecosistema commerciale, ridisegnando le responsabilità delle imprese e i diritti di chi acquista.
L’importanza dell’intervento risiede nel fatto che, per la prima volta, vengono definite in modo sistematico le asserzioni ambientali, costruendo così una disciplina organica per contrastare le pratiche ingannevoli legate alla sostenibilità.
Il nuovo impianto normativo non si limita a vietare comportamenti scorretti, ma introduce anche obblighi informativi più rigorosi, con particolare attenzione alla durabilità e alla riparabilità dei prodotti.
Codice consumo: genesi della riforma e integrazione nel sistema nazionale
Il D.Lgs. 30/2026 recepisce la direttiva europea 2024/825, rinnovando profondamente la disciplina sulle pratiche commerciali sleali. Questo intervento si innesta sulla struttura del decreto legislativo 206 del 2005, rendendo il codice del consumo uno strumento più solido e aderente alle sfide del mercato moderno.
La riforma mira a trasformare i cittadini in attori consapevoli della transizione ecologica, in piena coerenza con gli obiettivi climatici del Green Deal europeo.
Il legislatore muove dalla consapevolezza che incentivare la sostenibilità non sia sufficiente se non si estirpano alla radice le comunicazioni ingannevoli, che rendono i prodotti autenticamente “green” indistinguibili da quelli che lo sono solo in apparenza.
Per ristabilire questa chiarezza, la riforma agisce su due fronti sinergici: da un lato, il contrasto rigoroso al greenwashing; dall’altro, la promozione attiva della durabilità e della riparabilità dei beni.
Greenwashing: significato e asserzioni ambientali
Il fenomeno del greenwashing, ovvero l’uso di dichiarazioni ambientali ingannevoli, trova la sua principale espressione nelle asserzioni ambientali, definite dal decreto come qualsiasi messaggio – anche visivo o simbolico – che suggerisca un impatto positivo sull’ambiente.
Tale perimetro risulta particolarmente vasto, poiché include non solo dichiarazioni esplicite, ma anche elementi grafici, marchi e simboli che possano indurre il consumatore a percepire un beneficio ambientale.
Nell’ottica di una maggiore chiarezza, viene inoltre distinta l’asserzione ambientale generica, priva di specificazioni chiare, dall’etichetta di sostenibilità, che identifica prodotti con caratteristiche ambientali o sociali.
A tal proposito, l’uso di etichette non supportate da sistemi di certificazione verificati da terzi è vietato in modo assoluto sancendo il passaggio del greenwashing a pratica commerciale scorretta tipizzata.
Condotte vietate e nuovi limiti pubblicitari
Il Codice del consumo introduce un ampliamento delle pratiche sempre vietate, imponendo innanzitutto che la dichiarazione di sostenibilità sia circoscritta: non è possibile estenderla a tutto il prodotto se solo una parte garantisce dei vantaggi ambientali.
Un’ulteriore novità riguarda il divieto di dichiarare la neutralità climatica basandosi esclusivamente su meccanismi di compensazione delle emissioni poiché il legislatore chiarisce che l’acquisto di crediti di carbonio non equivale a una reale riduzione delle emissioni.
Parallelamente sono vietate le dichiarazioni ambientali riferite a prestazioni future, se non supportate da piani concreti, misurabili e verificati da soggetti indipendenti.
Infine, si considera scorretta la presentazione come distintive di caratteristiche che rappresentano semplicemente requisiti obbligatori di legge.
La nuova architettura della trasparenza: gli obblighi per i venditori
La riforma si pone come un vero e proprio baluardo contro l’obsolescenza programmata e la vita utile ridotta artificialmente.
A tal fine, il decreto interviene con decisione sulla commercializzazione di beni progettati per avere una durata limitata e proibisce tassativamente qualsiasi dichiarazione non veritiera sulla longevità o sulla facilità di riparazione dei prodotti.
In questo quadro di tutela, la responsabilità del venditore viene centralizzata attraverso una serie di obblighi precontrattuali coordinati.
Sul fronte dei prodotti digitali, è ora necessario specificare la durata garantita del supporto software, assicurando al contempo la massima chiarezza sugli aggiornamenti. È vietato infatti presentare come obbligatori gli interventi di sistema che introducono solo funzioni facoltative o, peggio, omettere che un aggiornamento possa ridurre l’efficienza del dispositivo.
Parallelamente, per ogni tipologia di bene fisico, è necessario fornire strumenti per valutarne la manutenibilità, illustrando l’indice di riparabilità o, qualora non disponibile, i dettagli relativi a pezzi di ricambio, costi e modalità di assistenza.
Il quadro della trasparenza si completa con la gestione delle garanzie commerciali. Nel caso in cui il fabbricante offra gratuitamente una copertura sulla longevità superiore ai due anni, scatta l’obbligo per il punto vendita di esporre l’etichetta armonizzata europea.
Questo simbolo standardizzato deve essere chiaramente visibile nei locali commerciali o, nelle transazioni e-commerce, e deve apparire in modo immediato prima della finalizzazione dell’acquisto.
L’integrazione di questi diversi flussi informativi mira a permettere al consumatore di valutare, in un unico momento, non solo le prestazioni del prodotto, ma anche la sua reale prospettiva di vita utile e la sua sostenibilità nel tempo.
Sintesi degli obblighi informativi per il venditore
Per facilitare l’adeguamento alla normativa, è possibile schematizzare i doveri di trasparenza che il venditore deve assolvere prima della conclusione del contratto:
| Ambito di applicazione | Obbligo specifico del venditore |
| Prodotti digitali | Comunicare esplicitamente la durata del supporto software e degli aggiornamenti. |
| Beni di consumo (in generale) | Fornire l’indice di riparabilità o i dettagli su ricambi e costi di manutenzione. |
| Garanzie del produttore | Esporre l’etichetta armonizzata UE se esiste una garanzia di durabilità gratuita > 2 anni. |
| Aggiornamenti software | Informare se un aggiornamento è facoltativo o se può ridurre le prestazioni del device. |
Sfide operative e responsabilità del sistema produttivo
Le imprese devono adeguarsi alle nuove regole entro il 27 settembre 2026, operazione che richiederà di rivedere la comunicazione di marketing, eliminando dichiarazioni ambientali non verificabili.
Le aziende saranno chiamate a un duplice intervento: da un lato, l’adeguamento dei contratti ai nuovi standard informativi; dall’altro, il controllo di validità su ogni etichetta ecologica impiegata.
Al di là dei rischi sanzionatori e reputazionali legati all’inosservanza, la nuova disciplina va letta come un’opportunità di crescita. L’adeguamento normativo, infatti, diventa la base per aprire nuove prospettive commerciali, permettendo alle aziende di intercettare la crescente domanda di trasparenza e di distinguersi sul mercato attraverso una credibilità certificata.
Parallelamente, i consumatori avranno strumenti più efficaci per orientare le proprie scelte, grazie a informazioni più chiare e controllabili e al ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
In questo scenario, la sostenibilità non potrà più essere solo un elemento di comunicazione, ma diventerà un fattore concreto di competizione basato su dati, verifiche e responsabilità.
FAQ – Codice del consumo e greenwashing: nuove regole dal 27 settembre 2026
1. Cosa cambia per il greenwashing dal 27 settembre 2026?
Dal settembre 2026, il greenwashing verrà ufficialmente considerato una pratica commerciale scorretta. Sarà vietato utilizzare asserzioni ambientali generiche o etichette di sostenibilità non verificate da enti terzi, garantendo così che ogni vanto ecologico sia supportato da prove concrete.
2. È possibile dichiarare un prodotto “sostenibile” se lo è solo in parte?
No, la trasparenza deve essere totale. La normativa impone che le dichiarazioni di sostenibilità siano precise e circoscritte: non è consentito estendere la qualifica di “green” all’intero bene se i vantaggi ambientali riguardano solo un componente o un aspetto specifico del prodotto.
3. Quali sono i nuovi obblighi sulla riparabilità dei beni?
Prima dell’acquisto, i venditori dovranno fornire informazioni chiare sulla possibilità di riparare un prodotto. Sarà necessario comunicare l’indice di riparabilità o, in alternativa, fornire dettagli su disponibilità dei pezzi di ricambio, costi e modalità di manutenzione.
4. Cosa prevede la legge sugli aggiornamenti software dei dispositivi?
Le aziende avranno l’obbligo di informare gli utenti sulla durata garantita degli aggiornamenti software. È inoltre vietato omettere che un aggiornamento possa peggiorare le prestazioni del dispositivo o presentare come necessari interventi che sono, in realtà, solo facoltativi.
5. Cos’è l’etichetta armonizzata europea sulla durabilità?
Si tratta di un simbolo standardizzato UE che i produttori devono esporre quando offrono gratuitamente una garanzia commerciale sulla longevità superiore ai due anni. Deve essere ben visibile nel punto vendita o sul sito web prima della conferma dell’ordine.