L’Artificial Intelligence Act raggiunge il 2 agosto 2026 una delle tappe più rilevanti del suo percorso di applicazione.
Da questa data diventano infatti operativi nuovi obblighi che interessano le organizzazioni che sviluppano o utilizzano sistemi di Intelligenza Artificiale, con particolare riferimento ai modelli di IA per finalità generali e agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa europea.
Per molte imprese si tratta di un passaggio concreto, destinato a incidere sull’impiego quotidiano di queste tecnologie e sulle modalità con cui vengono messe a disposizione di clienti, utenti e collaboratori.
Una scadenza centrale nel percorso di applicazione dell’Artificial Intelligence Act
L’applicazione dell’AI Act è stata prevista in più fasi. Dopo l’entrata in vigore dei divieti relativi ad alcune pratiche di Intelligenza Artificiale e delle disposizioni dedicate alla governance europea, il 2 agosto 2026 introduce una parte significativa degli obblighi destinati a imprese e organizzazioni.
Il Regolamento (UE) 2024/1689, conosciuto anche come EU Artificial Intelligence Act, adotta infatti un approccio basato sul livello di rischio dei sistemi di IA, prevedendo obblighi differenti a seconda della tecnologia utilizzata e del ruolo ricoperto dai diversi operatori.
Tra le novità di questa fase assumono particolare rilievo gli obblighi relativi ai modelli di Intelligenza Artificiale per finalità generali (GPAI) e quelli di trasparenza disciplinati dall’articolo 50 del regolamento.
Gli obblighi per l’Intelligenza Artificiale per finalità generali
Tra gli aspetti più significativi della scadenza del 2 agosto 2026 vi sono gli obblighi destinati ai fornitori dei modelli di Intelligenza Artificiale per finalità generali, spesso indicati con l’acronimo GPAI.
Questa categoria comprende i grandi modelli utilizzati per svolgere molteplici attività, come la generazione di testi, immagini, codice o altri contenuti.
Per questi sistemi il regolamento introduce, tra gli altri, obblighi riguardanti:
- la predisposizione della documentazione tecnica del modello;
- la pubblicazione di un riepilogo dei dati utilizzati per l’addestramento;
- l’adozione di una policy sul rispetto del copyright;
- la conformità alle norme europee in materia di diritto d’autore.
Per i modelli classificati come a rischio sistemico sono inoltre previsti requisiti ulteriori, tra cui valutazioni di sicurezza, monitoraggio degli incidenti significativi, misure di cybersicurezza e attività di gestione dei rischi.
L’obiettivo è favorire una maggiore chiarezza sul funzionamento dei modelli più avanzati e rafforzare le garanzie per il mercato europeo.
Trasparenza: cosa cambia dal 2 agosto 2026
La novità che interessa il numero più ampio di organizzazioni riguarda gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’EU AI Act.
Le nuove disposizioni si applicano a diverse categorie di sistemi di Intelligenza Artificiale e mirano a fare in modo che le persone sappiano quando stanno interagendo con un sistema di IA oppure quando visualizzano contenuti generati o manipolati artificialmente.
In particolare, dal 2 agosto 2026 trovano applicazione obblighi riguardanti:
- i sistemi che interagiscono direttamente con persone fisiche, che devono informare chiaramente gli utenti della natura artificiale dell’interazione;
- i sistemi che generano testi, immagini, audio o video sintetici, i cui output devono essere contrassegnati mediante strumenti tecnici idonei, come watermark, metadati o altre soluzioni equivalenti;
- i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, per i quali è previsto un obbligo di informazione nei confronti delle persone interessate;
- i contenuti deepfake, che devono essere identificati come tali quando vengono diffusi al pubblico. Per le opere artistiche, creative, satiriche o di fantasia il regolamento prevede modalità di disclosure più flessibili, purché sia comunque resa nota la presenza di contenuti generati artificialmente.
Le comunicazioni previste dal regolamento devono essere chiare, facilmente percepibili e fornite al più tardi al momento della prima interazione o esposizione al sistema di Intelligenza Artificiale.
Per quanto riguarda la marcatura tecnica dei contenuti sintetici, occorre inoltre considerare le modifiche introdotte dal Digital Omnibus. Per alcuni sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 è infatti previsto un periodo aggiuntivo di adeguamento, con termine fissato al 2 dicembre 2026.
I sistemi ad alto rischio: un quadro in evoluzione
I sistemi di Intelligenza Artificiale classificati come ad alto rischio continuano a rappresentare uno degli elementi più importanti dell’AI Act EU.
Il quadro applicativo, tuttavia, è stato interessato dalle iniziative di semplificazione introdotte con il cosiddetto Digital Omnibus, che prevedono il differimento di una parte degli obblighi originariamente collegati alla scadenza del 2 agosto 2026.
Secondo l’accordo politico raggiunto a maggio 2026, per molti sistemi autonomi inclusi nell’Allegato III del regolamento (selezione del personale, scoring creditizio, accesso a servizi pubblici, istruzione, infrastrutture critiche, amministrazione della giustizia), la data di riferimento è destinata a spostarsi al 2 dicembre 2027, mentre per alcuni sistemi di IA integrati in prodotti già disciplinati da specifiche normative europee (dispositivi medici, macchinari, giocattoli), il termine è previsto per il 2 agosto 2028.
Restano invece confermati gli obblighi di trasparenza e le disposizioni che riguardano i modelli di IA per finalità generali, che costituiscono il principale adempimento operativo della scadenza del 2 agosto 2026.
Come prepararsi alle nuove disposizioni
Per le imprese che utilizzano strumenti di Intelligenza Artificiale, questa fase rappresenta un’occasione per verificare il livello di conformità delle soluzioni già adottate.
Tra le attività che possono risultare utili rientrano:
- individuare i sistemi di IA utilizzati all’interno dell’organizzazione;
- stabilire se l’azienda opera come provider, deployer oppure in entrambi i ruoli;
- verificare le modalità con cui vengono fornite agli utenti le informazioni richieste dal regolamento;
- valutare le soluzioni tecniche necessarie per la marcatura dei contenuti sintetici, quando applicabile.
Queste verifiche consentono di programmare con maggiore consapevolezza gli eventuali interventi organizzativi e tecnici richiesti dall’evoluzione della disciplina.
L’attenzione agli sviluppi della normativa europea continuerà infatti a rappresentare un elemento centrale anche nelle successive fasi di applicazione del regolamento.
FAQ – Artificial Intelligence Act e imprese: cosa cambia dal 2 agosto 2026
1. Quando entra in vigore la nuova fase dell’Artificial Intelligence Act?
Il 2 agosto 2026 diventano applicabili nuovi obblighi previsti dal regolamento europeo, in particolare quelli riguardanti i modelli di Intelligenza Artificiale per finalità generali e gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50.
2. Che cosa si intende per modelli di Intelligenza Artificiale per finalità generali?
Si tratta di modelli che possono essere impiegati per numerose applicazioni, come la generazione di testi, immagini, audio, video o codice. Dal 2 agosto 2026 i loro fornitori sono tenuti a rispettare specifici obblighi di documentazione, trasparenza e tutela del diritto d’autore.
3. Cosa prevedono gli obblighi di trasparenza?
In alcuni casi è necessario informare gli utenti quando interagiscono con un sistema di Intelligenza Artificiale oppure quando visualizzano contenuti generati o manipolati artificialmente. Per determinate applicazioni sono previsti anche obblighi di identificazione dei contenuti sintetici.
4. Come cambia la disciplina dei deepfake?
I contenuti deepfake destinati al pubblico devono essere chiaramente identificati come tali. Per le opere artistiche, creative, satiriche o di fantasia il regolamento prevede modalità di informazione più flessibili, purché sia resa nota la presenza di contenuti generati artificialmente.
5. Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio entrano tutti in vigore il 2 agosto 2026?
No. Il Digital Omnibus prevede il rinvio di una parte degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio. Restano invece confermate, dal 2 agosto 2026, le disposizioni sulla trasparenza e quelle riguardanti i modelli di Intelligenza Artificiale per finalità generali.