A pochi giorni da Brexit l’Europa in digitale va controcorrente con eIDAS e la nascita di un Digital Single Market

Dal 1° luglio 2016 eIDAS (electronic IDentification and Authentication Services), il nuovo Regolamento europeo contenente norme e regole relative a transazioni elettroniche, identificazione elettronica, servizi fiduciari e strumenti digitali, ha piena validità in tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea.

Si tratta di una novità importante e che dà luogo ad interessanti opportunità, tanto per i cittadini quanto per le imprese che operano in Europa. Bisognerà però essere disposti ad innovare i servizi attraverso la loro digitalizzazione, si rischia altrimenti di perdere significative quote di mercato a vantaggio di concorrenti tecnologicamente più forti.

PRIMA DI eIDAS: SPECIFICITÀ LOCALI SUI DIGITAL TRUST SERVICES

digital trust services

Fino ad oggi l’uso transfrontaliero di servizi digitali in Europa è stato normato sulla base della Direttiva 99/93 della Comunità Europea, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. La Direttiva, recepita dagli Stati membri dell’Unione Europea, ha determinato la nascita di una specifica normativa nazionale in ogni Paese UE e di un panorama normativo complessivo estremamente frammentato, segnato da particolarità locali e mancanza di certezza giuridica in caso di contenzioso internazionale.

La nascita di specificità locali sui digital trust services, servizi digitali ad alto livello di fiducia, è anche conseguenza di tradizioni giuridiche diverse, che pongono l’accento su questioni diverse. Ne è un esempio paradigmatico la PEC (Posta Elettronica Certificata), strumento ormai di uso comune nella tradizione italiana ma sconosciuto e mai stato disciplinato a livello europeo prima di eIDAS. Ciò in conseguenza di un approccio giuridico italiano meno basato sul trust e più sul valore legale della prova, che ha fatto sì che venisse ereditata, in campo digitale, la tradizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alcuni strumenti digitali, come la PEC (e-Delivery), finora assenti in diversi Paesi – vuoi per un approccio differente, vuoi per una mancanza di esigenza che ne giustificasse la regolamentazione – vedranno la luce e l’efficacia giuridica in tutta l’Unione Europea solo grazie ad eIDAS.

TRANSAZIONI DIGITALI NEL MERCATO UNICO

digital transaction

Il Regolamento eIDAS assicura trasparenza e un approccio diretto basato sulla transazione. Banche, finanziarie e una varietà di altre industrie, tra cui ad esempio Telco e Utilities, avranno la possibilità di scegliere gli strumenti che preferiscono per assicurare la conformità normativa e tecnologica delle soluzioni che rimarranno valide ovunque in Europa e completamente interoperabili. Potranno così offrire ai propri utenti un’esperienza digitale completamente end-to-end.

Pensiamo, ad esempio, a come eIDAS consentirà di innovare i processi di contrattualizzazione in banca. Una volta che il nuovo cliente europeo avrà superato le verifiche imposte dalla normativa antiriciclaggio gli potrà essere concessa un’identità trusted con cui gestire tutte le attività bancarie in una maniera completamente digitale e sicura. Tutto questo con obbligazioni e conseguenze giuridiche certe, indipendentemente dalla nazionalità del cittadino.

Difatti tutti i documenti sottoscritti con firma qualificata avranno la stessa efficacia legale dei documenti sottoscritti con una firma autografa.

OPPORTUNITÀ DIGITALI DA COGLIERE CON eIDAS

Le società operanti entro i confini dell’Unione Europea potranno beneficiare del non ripudio nelle transazioni elettroniche, dell’interoperabilità transfrontaliera, di un notevole risparmio nella gestione dei documenti e di un rapporto moderno con i clienti: uno che sia in linea con le aspettative di oggi per i servizi digitali.

13 luglio 2016

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