Negli ultimi mesi si è inaugurata una significativa innovazione nel settore bancario, assicurativo e tra tutti gli intermediari finanziari, grazie alla Direttiva Quick Fix emanata dall’Unione Europea e recepita in Italia attraverso il Decreto Legislativo n. 31 del 10 marzo 2023: si abbandonano le tradizionali comunicazioni cartacee a favore di un approccio basato su comunicazioni digitali.
La Direttiva 2021/338/UE, nota come Quick Fix, modifica il rapporto di priorità tra documentazione informativa cartacea ed elettronica, eleggendo il formato elettronico come principale modalità di trasmissione delle comunicazioni da parte degli enti ai propri clienti. Ciò significa che se, per esempio, il cliente sottoscrive un contratto per un servizio di investimento, riceverà l’intero set documentale contrattuale in formato elettronico e, se consumatore, avrà come opzione la possibilità di tornare al formato cartaceo senza costi aggiuntivi.
Il recente passaggio al sistema paperless per le comunicazioni contrattuali è una risposta sia alle crescenti preoccupazioni per la sostenibilità ambientale che alla necessità di semplificare le procedure.
Questo nuovo approccio si basa su un insieme di regolamenti approvati a livello europeo e successivamente adottati a livello nazionale dai vari Stati membri.
Cos’è e cosa prevede la normativa Quick Fix?
La direttiva Quick Fix modifica la Direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) e introduce significative novità sugli obblighi informativi relativi a prodotti o servizi offerti dalle imprese di investimento relativamente alla modalità ordinaria di comunicazione informativa.
Nello specifico, tali modifiche riguardano:
- Informativa precontrattuale che l’impresa è tenuta a inviare prima della fornitura degli strumenti di investimento;
- Informativa preliminare sulle operazioni riguardanti i servizi finanziari;
- Informative relative alle singole successive operazioni finanziarie regolate da contratto;
- Rendicontazione periodica.
Il formato elettronico diventa, quindi, la modalità principale di comunicazione, ma bisogna fare un ulteriore precisione relativa alla tipologia di clienti:
- clienti al dettaglio, i soggetti per i quali il formato standard è quello elettronico. Questi hanno facoltà di richiedere l’invio delle informazioni su supporto cartaceo, senza costi aggiuntivi, comunicando all’impresa di investimento la propria scelta ed esercitando il principio di opt-in.
- clienti professionali, i soggetti per i quali l’unico formato di comunicazione informativa è quello elettronico senza la possibilità di richiedere la ricezione della documentazione cartacea.
Inoltre, con il fine di disciplinare la nuova modalità di comunicazione si è introdotta la definizione di formato elettronico (art. 1, comma 6-noviesdecies TUF) inteso come “supporto durevole diverso dalla carta”. L’art. 6 del TUF definisce il supporto durevole, identificandone le seguenti caratteristiche:
- permette al cliente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo da poterle agevolmente recuperare per un lasso di tempo consono alla finalità cui sono destinate le informazioni stesse;
- consente la riproduzionedelle informazioni memorizzate senza alterazioni.
Infine, la nuova norma stabilisce che è necessario garantire la transizione al nuovo formato elettronico per rendere possibile a tutti i clienti l’accesso alle informative digitali; ogni supporto digitale risulta pertanto valido: se il cliente non ha attivato una PEC, potrà ricevere le informative elettroniche anche a un indirizzo e-mail ordinario o tramite SMS.
La direttiva Quick Fix si rivolge alle imprese che propongono ai clienti forme di investimento finanziario caratterizzate da un rischio più o meno evidente.
Qualche esempio? Banche e intermediari finanziari quali SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), SGR (Società di Gestione del Risparmio), SICAV (Società di Intermediazione a Capitale Variabile), oltre agli istituti di moneta elettronica, ai promotori finanziari e alle assicurazioni ramo vita.
Tempistiche direttiva Quick Fix: cosa c’è da sapere
Il D. Lgs. n. 31 del 10 marzo 2023, entrato in vigore l’8 aprile, stabilisce i tempi per l’adozione delle disposizioni riportate nella direttiva Quick Fix, specificando quanto segue:
- Per i clienti già attivi alla data dell’8 aprile 2023, le imprese devono comunicare le novità sopra descritte entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma e indicare chiaramente la possibilità di continuare a ricevere le comunicazioni cartacee. I clienti a loro volta hanno 8 settimane di tempo per richiedere la trasmissione a mezzo carta: in caso contrario, passano al regime paperless.
- Per i nuovi clienti acquisiti dopo l’8 aprile 2023, le imprese di investimento devono comunicare la novità alla prima occasione utile.
- Se i clienti ricevono già il set informativo in formato elettronico, non è necessaria alcuna comunicazione sul nuovo regime informativo.
È stata inoltre fissata, qualche mese fa, una deadline indicativa per il passaggio dal cartaceo all’elettronico: domenica 6 agosto 2023. Si tratta essenzialmente di un termine utile per accelerare le operazioni di comunicazione del nuovo meccanismo alla clientela, vi è quindi la possibilità di adeguarsi anche successivamente.
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Quali sono i vantaggi derivanti da questa nuova modalità di comunicazione?
- minore impatto ambientale;
- riduzione dei costi;
- comunicazione più efficiente con il cliente.
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