NEL CORRETTIVO AL CAD NOVITÀ RIGUARDANTI IL VALORE PROBATORIO DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN BASE ALLE MODALITÀ TECNICHE DI SOTTOSCRIZIONE DEI MEDESIMI
Il correttivo al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) approvato a dicembre dal Consiglio dei Ministri ha introdotto, tra le altre, alcune novità che riguardano il valore probatorio dei documenti informatici a fronte della loro sottoscrizione con firma digitale o firme elettroniche differenti. In particolare, l’art. 20 del CAD è stato modificato introducendo una nuova formulazione del comma 1-bis.
Le novità riguardanti firme digitali e firme elettroniche sono in buona parte in linea con la volontà di dare una nuova impostazione al CAD, orientata all’enunciazione di principi generali e linee guida, evitando di definire a priori quali soluzioni tecnologiche specifiche utilizzare per rispondere all’uno o all’altro obbligo normativo.
Tale approccio, nato dalla volontà di evitare il rischio che le norme diventino un vicolo e un ostacolo per l’evoluzione delle tecnologie, non ha però mancato di produrre alcuni dubbi e critiche.
VALIDITÀ ED EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI NEL CAD, PRIMA E DOPO L’INTERVENTO CORRETTIVO
Prima dell’intervento correttivo, l’articolo 20 comma 1-bis del CAD (d. lgs 26 agosto 2016, n° 179) stabiliva che:
“L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”
L’articolo 21, ai commi 1 e 2, stabiliva che:
[1] “Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, ((soddisfa il requisito della forma scritta e)) sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”
[2] “Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, ha altresì l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile[1]. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.”
Nel correttivo del CAD vengono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 21, mentre il testo dell’articolo 20 comma 1-bis viene sostituito dal seguente:
“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione ((informatica)) del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71[2] con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida ((…))”
CONSIDERAZIONI PRO E CONTRO
In estrema sintesi, la nuova formulazione dell’articolo 20 comma 1-bis introdotta dal correttivo del CAD, mira a far sì che non solo i documenti informatici sottoscritti con firma digitale o con un’altra firma elettronica qualificata, ma anche quelli sottoscritti con firme elettroniche diverse (al ricorrere di specifiche condizioni identificate dall’AgiD) possano produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza che sia un giudice a dover decidere al riguardo, caso per caso.
PRO
Nella visione del Team per la Trasformazione Digitale della PA, espressa in un articolo firmato da Diego Piacentini e Guido Scorza, «la vecchia disciplina fissava un principio e poi battezzava una soluzione tecnologica come la sola utile – o quasi – ai fini della sua piena attuazione».
Il correttivo al CAD vuole invece evitare di definire soluzioni specifiche – «limitandosi a prevedere quali garanzie debbano offrire demandando all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di analizzarle, individuarle e aggiornarle costantemente anche in base alle nuove possibilità offerte dall’evoluzione tecnologica» – e cerca di offrire a imprese e amministrazioni regole semplici e certe per digitalizzare la propria attività, senza dover attendere che a decidere siano i Giudici, caso per caso.
CONTRO
Alcuni vedono però un punto dolente nella scelta di ricollegare un valore predefinito, oltre che ai documenti sottoscritti con firma digitale o qualificata, anche ai documenti informatici che rispettino i parametri tecnici individuati dall’AgID ai sensi del novellato art. 71 del CAD senza che si conoscano i contenuti delle linee guida.
In un articolo pubblicato su Agenda Digitale, Giovanni Manca – Presidente di ANORC e Consulente in tema di dematerializzazione e sicurezza ICT – ha riferito di un’indagine che rileva un certo scetticismo tra banche, assicurazioni e prestatori di servizi fiduciari, riguardo a questa nuova graduazione del valore probatorio dei documenti informatici.
In particolare, Manca rileva l’intenzione da parte delle banche di continuare a utilizzare la firma qualificata a fronte degli investimenti fatti finora e quella, da parte delle compagnie assicurative, di valutare l’opportunità di utilizzare identità “SPID compliant” per potenziare l’offerta di prodotti online.
7 febbraio 2018
SEMPLICITÀ D’USO E TUTTE LE TIPOLOGIE DI FIRMA, ELETTRONICA E DIGITALE, IN UN’UNICA SOLUZIONE
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[1] Art. 2702 codice civile (Efficacia della scrittura privata): “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.”
[2] Art. 71 comma 1, correttivo CAD (8 gen 2018): “L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del presente Codice. Le linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzionale dell’AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.”