Il PCT Processo Civile Telematico ha come obiettivo prioritario la digitalizzazione e la conseguente semplificazione delle attività processuali in ambito di diritto civile.

Affinché il processo di dematerializzazione consenta il normale svolgimento delle procedure processuali e garantisca la validità degli atti, è necessaria un’infrastruttura informatica che permetta ai soggetti coinvolti di dialogare e di interagire in modalità telematica.

Ecco perché gli avvocati devono essere dotati di strumenti adeguati e delle abilitazioni utili: un PC con sistema operativo aggiornato, una connessione Internet veloce e stabile, uno scanner, dispositivi di autenticazione e firma digitale avvocati.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

In quali attività si applicano le norme sulla digitalizzazione processuale?

Le attività riservate alle parti processuali che sono state traslate su piattaforme digitali sono le seguenti:

  • il deposito telematico degli atti;
  • l’accesso ai fascicoli di cancelleria online e la consultazione dei medesimi;
  • la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche via PEC;
  • le udienze da remoto e quelle in trattazione scritta.

Processo Civile Telematico: deposito documenti

L’insieme dei servizi di deposito e notifica degli atti giudiziari e di tutte le operazioni di cancelleria effettuate per via telematica prende il nome di Processo Civile Telematico.

Sintetizzando potremmo dire che il PCT rappresenta la sintesi tra la struttura organizzativa dell’ordinamento giudiziario italiano, le norme che disciplinano la materia e le innovazioni informatiche e delle comunicazioni.

Il passo decisivo per completare tale sintesi è stato rendere obbligatorio il Processo Civile Telematico: una decisione presa per evitare un aggravamento del caos nelle cancellerie, dove gli atti arrivano sia in forma cartacea, sia in versione digitale.

Come stabilito dal DL 179/2012, e poi confermato dal DL 90/2014, i difensori delle parti nel processo civile hanno l’obbligo di procedere all’inoltro di tutti gli atti e dei documenti allegati, tranne quelli per la costituzione in giudizio, in modalità telematica ed entro i termini stabiliti. Tale normativa rende nulli i documenti giunti alle cancellerie in forma diversa.

Cosa serve per il PCT?

Per chi fa l’avvocato di diritto civile, ma anche amministrativo e tributario, il PCT è stato una vera rivoluzione nel modus operandi. I professionisti si sono dovuti dotare di tutti gli strumenti informatici utili a garantire il corretto svolgimento delle attività e un’efficiente funzionalità lavorativa. A cominciare da quelli di base:

  • Postazione con PC e sistema operativo aggiornato (MacOS / Windows), corredato da un browser per la navigazione Internet;
  • Licenza d’uso di un programma di videoscrittura;
  • Attrezzatura audio/video (microfono e webcam) per gestire la partecipazione alle udienze in modalità remota;
  • Connessione alla rete Internet a banda larga sufficientemente stabile e veloce;
  • Scanner per l’acquisizione dei documenti originali cartacei e la creazione dei documenti informatici da depositare telematicamente.

Quanto sopra, però, non è sufficiente: servono strumenti specifici che consentono all’avvocato di interfacciarsi e di interagire con il sistema predisposto dall’amministrazione giudiziaria.

Gli strumenti per il Processo Civile Telematico

Qui di seguito l’elenco della strumentazione specialistica necessaria per il corretto svolgimento del Processo Civile Telematico:

  • Dispositivo di autenticazione (smart card/token o chiavetta usb): all’interno sono presenti i certificati digitali di autenticazione della firma, rilasciati da un ente certificatore accreditato;
  • Firma digitale: mediante il collegamento con il dispositivo di autenticazione, l’utente viene riconosciuto come soggetto abilitato al processo telematico. Tale abilitazione gli permette di sottoscrivere digitalmente atti o documenti.
  • ​​Punto Di Accesso: amministrato dal Ministero della Giustizia, il PDA garantisce l’accesso, la consultazione e la trasmissione di documenti e atti in via telematica ai professionisti abilitati.
  • PEC: l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ha lo stesso valore legale di una raccomandata A/R anche verso terzi, motivo per cui serve a depositare e ricevere atti e documenti relativi a un procedimento.
  • Redattore atti: è il software utilizzato per la creazione della “busta telematica”, o XML. Il redattore è programmato in modo tale da redigere i file informatici, insieme agli atti da depositare, in modo tale che la cancelleria li identifichi facilmente e in modo univoco e inserisca il contenuto nel fascicolo virtuale corretto.

InfoCert firma digitale: strumento al servizio del PCT

Come abbiamo appena visto il primo passo per gli avvocati che svolgono l’attività di civilista è quello di munirsi di un certificato di firma, rilasciato da un ente certificatore accreditato, contenuto all’interno di un dispositivo fisico, oppure virtuale nel caso di firma remota.

Soltanto così sarà possibile svolgere le attività collegate al Processo Civile Telematico, previa autenticazione al servizio in modalità sicura, con scambio di dati cifrati. I pacchetti di firma digitale InfoCert, certificatore accreditato, permettono ai professionisti di sottoscrivere digitalmente con valore legale i documenti, scegliendo la soluzione più adatta alle esigenze professionali.