ESENZIONE DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER ONLUS, NO PROFIT PRIVE DI PARTITA IVA. ESCLUSE  ANCHE ALCUNE CATEGORIE,  MA SOLTANTO PER IL CICLO ATTIVO

In queste ultime settimane, come era prevedibile, di fatturazione elettronica B2B si è continuato a parlare molto e dalle istituzioni non sono mancati chiarimenti e nuove precisazioni sui soggetti effettivamente interessati dall’obbligo a partire dal 1° gennaio 2019 e quelli esonerati, almeno in parte e per un certo periodo.

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Tra i dubbi emersi sul web, uno riguarda come le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e altre associazioni no Profit devono comportarsi in vista della fatturazione elettronica B2B. È necessario che si attrezzino di software specifici per la fatturazione elettronica al pari dei soggetti obbligati? Lo vedremo in quest’articolo. Ma procediamo con ordine!

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B, SOGGETTI ESCLUSI

Cominciamo con un aggiornamento su tutti i soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica B2B in avvio il 1° gennaio 2019, subito dopo aver fatto una precisazione.

L’esenzione dalla fatturazione elettronica prevista per i soggetti indicati qui di seguito riguarda soltanto il ciclo attivo. Ciò significa che tutti i soggetti esclusi potranno esimersi dall’invio di fatture elettroniche, ma restano assoggettati all’obbligo di ricezione delle stesse in formato elettronico, attraverso la propria casella PEC o codice destinatario (per maggiori informazioni, leggi anche la nostra Guida alla fatturazione B2B in tre mosse).

LEGGI ANCHE: “Perché utilizzare il canale PEC per l’invio delle Fatture Elettroniche B2B?”

Detto ciò, in primis, per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2019, saranno esclusi dall’obbligo i titolari di partita IVA in regime dei minimi (regime di vantaggio) e in regime forfettario, ovvero tutte le imprese e i lavoratori autonomi che dal 1° gennaio 2019 non supereranno il limite di 65.000 euro di fatturato annuo. Gli stessi sono anche esonerati dagli adempimenti IVA.

Allo stesso modo sono esentati dall’obbligo di fatturazione elettronica i “piccoli produttori agricoli” (quelli definiti all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), che già erano esonerati dall’emissione di fatture in formato cartaceo.

Sono esclusi dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche anche le associazioni sportive dilettantistiche fino a 65.000 euro di fatturato, medici e farmacisti per i dati già inviati tramite il sistema Tessera Sanitaria, ma solo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Più in dettaglio, in ambito sanitario sono esonerati dalla fatturazione elettronica:

  • farmacie;
  • aziende sanitarie locali;
  • aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto;
  • medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato;
  • strutture autorizzate per l’erogazione di servizi sanitari (e non accreditate al SSN;
  • strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che abbiano effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
  • iscritti agli albi professionali di:
    • psicologi;
    • infermieri;
    • ostetriche ed ostetrici;
    • medici veterinari;
    • tecnici sanitari di radiologia medica.

Da notare che l’obbligo di fatturazione elettronica resta per i dati che non vengono trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B, ONLUS E NO PROFIT

Già nel 2015, quando è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni, ci si è chiesti come dovessero comportarsi gli enti no profit e le ONLUS in vista del nuovo obbligo.

Allora, in risposta a una interrogazione parlamentare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha precisato che:

«…non sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica gli enti no profit, non titolari di partita IVA, che forniscono prestazioni alla PA […] il Ministero ha precisato che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica costituisce una diversa modalità di emissione della fattura e non incide sui presupposti per l’emissione della stessa. In pratica, i soggetti che prima del 6/06/2014 non erano tenuti ad emettere fattura PA in quanto non obbligati dalla norma, continuano a non rientrare nell’ambito di applicazione dell’obbligo. Gli stessi potranno continuare a certificare le somme percepite emettendo note di debito in forma cartacea.»

LEGGI ANCHE: Pronti alla ricezione delle fatture elettroniche b2b via PEC?

Oggi, con la fatturazione elettronica B2B, vale lo stesso ragionamento. Per cui, in caso di beni o servizi disposti ad altri, enti no profit e ONLUS non titolari di partita IVA, al posto delle fatture elettroniche potranno continuare a rilasciare semplici note di debito nella modalità ritenuta più opportuna.

Tuttavia, come gli altri soggetti esclusi dall’obbligo, anche le ONLUS e le organizzazioni no profit avranno la necessita di ricevere le fatture emesse nei loro confronti da imprese soggette all’obbligo di fatturazione elettronica B2B.

LA RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE B2B 

Organizzazioni no profit, privati cittadini, imprese e professionisti attualmente esclusi dal solo ciclo attivo di fatturazione elettronica sono accomunati dalla necessità di ricevere le fatture da parte dei fornitori per cui l’obbligo di fatturazione elettronica B2B sarà vigente dal 1° gennaio.

Come abbiamo visto prima, imprese e professionisti esclusi dal solo ciclo attivo dovranno Indicare ai propri fornitori un indirizzo PEC o un altro indirizzo univoco su cui ricevere le fatture elettroniche.

Nel caso delle fatture destinate a privati cittadini, l’emittente della fattura elettronica dovrà inserire il codice convenzionale “0000000” nel campo “CodiceDestinatario” del file da inviare al Sistema di Interscambio (SdI) e, eventualmente, consegnare al cliente una copia informatica o analogica della fattura elettronica e comunicargli che il documento sarà messo a sua disposizione dal SdI in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

LEGGI ANCHE: Guida alla Fatturazione Elettronica B2B in tre mosse: emissione, invio e conservazione digitale”

Onlus e organizzazioni no profit non sono tenute ad avere una casella PEC ma nel nuovo contesto di fatturazione elettronica B2B potrebbero trarre grandi vantaggi dall’attivarne una.

Utilizzando una casella PEC Legalmail da comunicare ai fornitori, potranno ricevere e visualizzare in formato leggibile le fatture elettroniche B2B direttamente sulla casella PEC, senza dover richiedere ogni volta una copia cartacea o digitale delle fatture elettroniche al fornitore.

Legalmail è in infatti in grado di distinguere le altre comunicazioni PEC da quelle contenenti fatture B2B, che verranno automaticamente smistate in una cartella “Fatture Elettroniche”. Le fatture potranno essere visualizzate nel formato che si preferisce, stampate o scaricate in PDF sul proprio PC.

Alla semplicità di gestione delle fatture elettroniche si aggiungono poi le garanzie in termini di sicurezza, integrità e certificazione della consegna dei messaggi tipiche della PEC, a cui si aggiungono i servizi di personalizzazione del dominio, archiviazione, conservazione digitale dei messaggi disponibili in LegalMail. E per partire subito e provare il servizio  si può sfruttare la possibilità di attivare  la casella  gratis per 6 mesi.

27 dicembre 2018

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